Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza deliberata il 26 gennaio 2011 ha respinto l’istanza proposta da M.G.P. P. – cittadino colombiano raggiunto da ordine di esecuzione della pena di anni tredici di reclusione infittagli con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 gennaio 2006 confermata dalla Corte di Appello della sede con sentenza contumaciale emessa il 4 dicembre 2007 – volta a conseguire declaratoria di non esecutività della condanna ovvero, in subordine, la restituzione nel termine per proporre Impugnazione avverso la stessa.

1.1 – Ad avviso del giudice dell’esecuzione, infatti:

– tutte le notifiche del processo, sino a quella dell’estratto contumaciale, erano state eseguite correttamente, essendo stato il M. legittimamente ritenuto latitante, in quanto le sue ricerche, dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia in carcere, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non dovevano essere estese alla Spagna, paese nel quale verosimilmente si trovava, essendo egli cittadino colombiano, per altro espulso dal territorio nazionale;

– la rimessione in termini andava negata, in quanto il condannato era stato informato dell’esistenza del procedimento a suo carico, tramite i correi, con i quali era in contatto, decidendo "di rimanere volontariamente assente". 2. – Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M., personalmente, denunziandone l’illegittimità per violazione di legge e per mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo: a) la nullità di tutte le notifiche eseguite successivamente all’emissione dell’ordinanza cautelare, a ragione della illegittima dichiarazione di latitanza, per l’insufficiente attività di ricerche svolta dalle forze dell’ordine, essendo noto agli investigatori che l’indagato, al momento delle ricerche, si trovasse in Spagna; b) che il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto in base a delle semplici congetture che esso ricorrente, difeso da un difensore di ufficio, fosse a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a suo carico, avendo omesso di indicare da quali elementi era possibile desumere tale conoscenza, non considerando, oltretutto, che la "prova di conoscenza" deve riguardare non solo l’esistenza del procedimento ma anche il provvedimento di condanna.

3. – Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di rimessione in termini, ritenendo la stessa, "incentrata sulla presunta conoscenza che il M. avrebbe avuto del procedimento, per i contatti costanti con i coimputati, alcuni dei quali arrestati", del tutto "inadeguata" a dimostrare la conoscenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente, tenuto conto delle modalità della notifica dell’estratto contumaciale e dell’Inesistenza di un difensore di fiducia.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal M.G. è fondata, limitatamente alle censure mosse in ricorso alla decisione del giudice dell’esecuzione di rigettare l’Istanza subordinata, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale emessa nei suoi confronti.

1.1 – Con riferimento, infatti, al rigetto dell’istanza proposta In via principale dal M. di non esecutività della condanna a ragione dell’asserita illegittimità del decreto di latitanza emesso nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Milano il 30 maggio 2005, per insufficiente attività di ricerca dell’indagato, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nell’ordinanza impugnata, che si rivela del tutto conforme, pur non citandolo, all’ormai prevalente e condivisibile principio enunciato da questa Corte, secondo cui "l’accertata assenza del ricercato dal territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante" (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 15410 del 25/03/2010, dep. il 22/04/2010, Rv. 246751, imp. Arizzi; Sez. 6, Sentenza n. 29702 del 10/04/2003, dep. il 16/07/2003, Rv. 225486, imp. Dattilo).

1.2 – Insufficiente si rivela invece l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto dell’Istanza subordinata proposta dal M.G. di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna emessa nei suoi confronti.

Ed invero, premesso in diritto, come ripetutamente affermato da questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 7339 del 28/01/2008, dep. il 15/02/2008, Rv. 239137, imp. Sylasani) che "l’istanza di restituzione nel termine avanzata dal condannato per impugnare la sentenza contumaciale non può essere rigettata per il solo fatto che sia provata la sua conoscenza del procedimento, occorrendo anche la prova – il cui onere incombe sull’autorità giudiziaria – che egli sia a conoscenza del provvedimento da impugnare", il Collegio deve rilevare, come evidenziato correttamente anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, che l’esistenza di costanti contatti del M.G. con i coimputati, desumibile dal contenuto delle intercettazioni effettuate nel corso del giudizio, costituisce argomento valido, sul piano logico, per ritenere adeguatamente dimostrata la conoscenza da parte dell’imputato del procedimento a suo carico, ma non anche una effettiva conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

In presenza di tale rilevante Insufficienza motivazionale s’impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, affinchè la Corte d’Appello di Milano proceda ad un nuovo esame della stessa, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte d’Appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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