Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 14-10-2011, n. 37048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.L. e M.R. – sono stati condannati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di giustizia, siccome ritenuti colpevoli, unitamente a P.A., Ce.

F.A., T.V., L.A., P. F. e S.G., giudicati in separato procedimento, di concorso nel delitto di estorsione pluriaggravata commesso in (OMISSIS) ai danni della impresa edile GMG Immobiliare.

1.1 Secondo quanto accertato dal primo giudice – che ha valorizzato al riguardo le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, basate, essenzialmente, sulle risultanze di intercettazioni telefoniche – l’episodio delittuoso si inquadrava nel contesto malavitoso della Terra di lavoro, di cui sono protagonisti i membri del clan dei Piccolo, insediato in Marcianise (denominati "Quaqquaroni") e quello dei Belforte.

In base a tale ricostruzione Ca.Gi., preposto ai lavori edili della GMG Immobiliare, venne avvicinato nel giugno 2005 da persona presentatasi come esponente dei Belforte, che pretese il versamento di Euro 5.000,00, come condizione affinchè si potesse "lavorare in tranquillità". In autunno analoga richiesta gli venne rivolta da due uomini, giunti a bordo di una motocicletta, che si dissero appartenenti al clan avverso dei Piccolo. Il Ca. rifiutò, affermando di aver già pagato. Nel febbraio 2006 si presentarono in ufficio per reiterare la richiesta S. e P.F.. Ca. oppose un diniego, adducendo la mancanza di fondi e chiedendo ai due di ripassare qualche settimana dopo. La vicenda ebbe a ripetersi a fine mese, quando i due personaggi si presentarono nuovamente con atteggiamento truce ed apertamente minaccioso. Alcuni giorni dopo (il 7 marzo 2006) comparvero in cantiere Ce. e T., minacciando di sparare agli operai e intimando al Ca. di seguirli. M. R., collaboratore della persona offesa, che già in occasione delle precedenti visite dei Quaqquaroni si era proposto di mediare, si offrì di seguirli, contattando subito il suo amico C. L. detto G. (OMISSIS). Nella circostanza C. G., contattato telefonicamente da M.R., si recò con la sua auto al cimitero di Caivano, ove venne raggiunto da una Fiat Punto, con a bordo T.V. e L.A., che lo scortarono verso Orta di Atella in un parco giochi per bambini, ove si trovavano P.F., S. G., Ce.Fr.. Sopraggiunse poi G. (OMISSIS) che, dopo aver abbracciato M.R., asserì che avrebbe risolto la questione, con l’accordo dei clan rivali.

1.2 Secondo i giudici di merito, i due imputati C. e M. solo "apparentemente" posero in essere un’attività "indipendente" e diretta a "soccorrere" le vittime della richiesta estorsiva, avendo essi, in realtà, operato in base ad un "previo accordo" – raggiunto tra loro e con gli stessi estorsori – finalizzato ad "agevolare" le modalità consumative del reato, "in ciò rientrando pienamente la loro condotta nel paradigma dilatativo della tipicità previsto dall’art. 110 c.p.", assumendo in tal senso "rilievo centrale" gli avvenimenti del 7 marzo 2006 descritti in precedenza (irruzione sul cantiere; "finto sequestro" di M. R.; successiva riunione a cui è costretto a partecipare Ca.Gi., "tesa a convincere le vittime a soddisfare le richieste estorti ve già formulate), costituendo, in particolare, la rete dei contatti intercorsi tra i soggetti "autori" della diretta attività estorsiva e gli imputati M. e C., elemento determinante a rendere inverosimile (a far naufragare) ogni ipotesi alternativa pure prospettata vibratamente dalla difesa degli imputati.

2. La Corte di Appello di Napoli, investita del gravame proposto dai predetti imputati, ha confermato la sentenza di primo grado, disattendendo tutti i motivi d’impugnazione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

– le dichiarazioni della persona offesa Ca.Gi. dovevano ritenersi pienamente attendibili;

– le conversazioni intercettate individuate dal primo giudice come dimostrative della piena e diretta partecipazione degli imputati all’attività estorsiva, forniscono effettivamente piena prova di tale partecipazione, dovendo in particolare ritenersi infondata la deduzione della difesa del C. diretta a contestare il riconoscimento del predetto imputato come l’interlocutore di P. A. nella conversazione (n. 226) intercettata alle ore 7,46 del 7 marzo 2006, per essere stato il telefono cellulare contraddistinto dal codice IMEI… 7920, utilizzato più volte, ed anche nella specifica circostanza, dal proprio nipote P.F., non trovando tale disconoscimento un "concreto riscontro" nelle emergenze processuali, dovendo ritenersi "insufficiente", in particolare "il collegamento" esistente, secondo la difesa, ove venisse accolta la diversa individuazione dell’interlocutore, tra la conversazione de quo e quella captata sempre il 7 marzo 2006 tra P.A. e P.F. (asserita coerenza ravvisata in ciò, che mentre la prima si era conclusa con l’intesa che l’interlocutore di P. A. avrebbe dovuto chiamare qualcuno (barbabianca), nella seconda il P.A. si era lamento con il proprio interlocutore, in quanto lo stesso non aveva ancora fatto questa chiamata), deponendo del resto per la fondatezza del riconoscimento del C. come l’interlocutore di P.A. nella telefonata intercettata alle 7,46 e la conseguente non assoluta necessità dell’effettuazione di una perizia fonica, la riconosciuta disponibilità del telefonino contraddistinto dal codice IMEI… 7920 da parte dell’imputato nei giorni precedenti la telefonata di cui trattasi, il ritrovamento dell’apparecchio nella sua abitazione, nonchè la significativa circostanza che l’Imputato non aveva disconosciuto la paternità di altri colloqui intercettati lo stesso giorno e segnatamente quella n. 235 delle 10,35, ritenuta di elevata rilevanza dimostrativa del concorso nel reato;

– che la spiegazione "alternativa" fornita dagli imputati in merito alla propria condotta ed al significato da attribuire alle intercettazioni, per quanto attiene le vicende del (OMISSIS), le uniche di assoluta rilevanza probatoria, risultava in contrasto con il contenuto delle stesse, evidenziando, al riguardo, come sia la circostanza che le conversazioni delle ore 8,36 ed 8,38 fossero state effettuate a pochi minuti di distanza dall’arrivo nel cantiere del co- imputato T.V., sia il contenuto dei successivi contatti telefonici tra i due imputati, rendeva assolutamente inverosimile l’assunto secondo cui nelle conversazioni di cui trattasi si facesse riferimento ad una presentazione presso il cantiere della GMC di parenti del C., in vista di una possibile loro assunzione da parte della predetta impresa;

– che la richiesta di derubricazione del fatto contestato in truffa aggravata, ovvero in favoreggiamento o violenza privata era infondata, tenuto conto, per un verso, che delle esplicite minacce erano state comunque poste in essere nei confronti del Ca.;

che la condotta asseritamene di natura truffaldina riferibile agli imputati (e cioè l’aver falsamente rappresentato alla persona offesa una possibilità di ottenere una riduzione della somma da versare mediante l’intervento di un "amico" di C.), costituiva, in definitiva, un altro mezzo per vincere le resistenze dell’estorto;

che la falsa rappresentazione posta in essere dagli imputati, in ogni caso, era culminata in un’operazione che appariva al Ca. un’ulteriore forma di prevaricazione;

– che la richiesta della difesa del M. di escludere l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 era infondata, inserendosi la condotta dell’imputato nell’attività estorsiva in atto nei confronti della parte offesa come segmento diretto consapevolmente a rafforzare la minaccia e la violenza nei confronti della stessa, esercitata con metodi chiaramente camorristici, attraverso la evocazione esplicita e la rappresentazione visiva della forza di intimidazione del clan Piccolo ed al fine di favorirne l’attività;

– che la richiesta di entrambi gli appellanti di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena al minimo edittale andava disattesa, in quanto, a fronte delle gravi modalità dei fatti, comportanti il collegamento con esponenti della criminalità organizzata, nè l’assenza di precedenti penali nè l’entità dell’ingiusto profitto, da ritenersi per altro comunque non modesto, poteva giustificare l’applicazione dell’art. 62 bis c.p..

3. Avverso l’indicata sentenza ricorrono i difensori degli imputati.

3.1 Nel ricorso proposto dal difensore di C.L. si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata:

– con i primi due motivi d’impugnazione, tra loro strettamente connessi, per violazione di legge ( art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione, relativamente al rigetto della richiesta, già avanzata nel giudizio di primo grado e reiterata in quello di appello, di espletamento di una perizia fonica, onde accertare l’effettiva riconducibilltà all’imputato della conversazione telefonica in data 7 marzo 2006 intercettata con riferimento all’apparecchio con codice IMEI… 7920, evidenziando a sostegno della richiesta di annullamento, che le motivazioni addotte sul punto erano incongrue e del tutto illogiche ed apparenti, basandosi le stesse non già su di un giudizio ex ante relativo alla capacità ed attitudine della nuova prova ad incidere sul quadro probatorio già acquisito, ma su di una preliminare valutazione di completezza ed assoluta certezza della prova dibattimentale su cui si fonda l’affermazione di colpevolezza, dalla quale si fa discendere l’irrilevanza della nuova prova, avendo in particolare i giudici di appello, ritenuto inverosimili le spiegazioni fornite dagli imputati sul reale significato da attribuire ai colloqui intercorsi alle ore 8,36 ed 8,38, totalmente ignorando l’elemento di riscontro a tale spiegazione "alternativa" rispetto a quella accusatoria, rappresentato dalle dichiarazioni del teste D.T.A.;

– con il terzo motivo d’impugnazione, per assoluta mancanza di motivazione, relativamente al rigetto del motivo di appello concernente l’esatta qualificazione giuridica della condotta contestata al ricorrente, tenuto conto che in sede di gravame, era stato posto in evidenza che anche nella truffa, come nell’estorsione, la condotta dell’agente è diretta a coartare la volontà della persona offesa onde conseguire un ingiusto profitto, con la significativa differenza, però, che per aversi il primo delitto, vengono posti in essere artifici o raggiri, mentre per aversi estorsione, occorre la prospettazione di un male ingiusto, non già come fatto possibile o come eventuale, ma come un fatto certo, direttamente dipendente dal soggetto agente ovvero da soggetti al medesimo collegati. Tali problematiche, si sostiene, richiedevano un’attenta valutazione dell’elemento psicologico dei reati ed erano state del tutto ignorate dai giudici di appello, i quali, con argomentazioni sommarie, hanno ritenuto che la falsa rappresentazione di una possibilità di mediazione e di trattativa, rappresentasse esclusivamente un mezzo per vincere le resistenze opposte al pagamento di una tangente;

– con il quarto ed ultimo motivo d’impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto che i motivi di appello non si risolvevano in una richiesta di benevola concessione delle attenuanti, contenendo, al contrario, una compiuta illustrazione delle plurime ragioni che militavano a favore dell’accoglimento delle richiesta (modalità della condotta, personalità del reo, quale desumibile dalla sua sostanziale incensuratezza; entità del danno patrimoniale arrecato), laddove i giudici di appello avevano disatteso la richiesta, limitandosi ad evidenziale la insufficienza della sola incensuratezza a giustificarne la concessione, così applicando, di fatto, illegittimamente, la nuova formulazione dell’art. 62 bis c.p. a reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125. 3.2 Nel ricorso proposto dal difensore di M.R. si deduce:

– come primo motivo d’impugnazione, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B e D, per erronea applicazione della norma penale, relativamente alla valutazione dell’ipotesi di reato; ciò anche in relazione ad una mancata rivisitazione del fatto-reato;

– come secondo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. D ed E, per mancata assunzione di una disamina delle intercettazioni su cui poggia il teorema accusatorio, nonchè l’assenza – altresì – di una valida motivazione per disattendere la richiesta in tal senso formulata nei motivi di gravame;

– come terzo motivo d’impugnazione, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E, per contraddittoria, se non carente, motivazione circa la negata esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè per mancata motivazione, relativamente alla denegata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Le impugnazioni proposte nell’interesse di C.L. e di M.R. sono basate su motivi manifestamente infondati e vanno quindi, entrambe, dichiarate inammissibili.

1.1 Nessun profilo di illegittimità può intanto fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata, con riferimento, in primo luogo, alla decisione dei giudici di appello di disattendere la richiesta della difesa del C. di rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di una perizia fonica volta a stabilire, con riferimento alle conversazioni captate il giorno 7 marzo 2006, se la voce dell’interlocutore di P.A. corrisponda effettivamente a quella dell’imputato.

Ed invero la motivazione addotta dai giudici di appello per respingere l’istanza di rinnovazione del dibattimento – non assoluta necessità della rinnovazione – risulta logica ed adeguata, ove si consideri, per un verso, che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, postulando una deroga alla presunzione di completezza dell’indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, e, per altro verso, che il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione Immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove già acquisite, valorizzando a tal fine degli argomenti assolutamente logici e plausibili, quali la circostanza che il disconoscimento operato dall’imputato aveva riguardato solo una delle telefonate effettuate con il telefonino contraddistinto dal codice IMEI…7920 (quella delle ore 7,46) e non anche quelle successive;

che il predetto telefonino era stato trovato in suo possesso, al momento del fermo; la riconosciuta disponibilità del telefono di cui trattasi da parte dell’Imputato, in occasione delle conversazioni intercettate nei giorni precedenti. 1.2 Manifestamente infondate risultano anche le argomentazioni difensive svolte in ambedue i ricorsi, dirette a confutare, nelle loro polimorfe articolazioni, l’effettiva sussistenza e concludenza degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito per l’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti quali concorrenti nel reato di estorsione aggravata commesso in danno di Ca.Gi..

Al riguardo è opportuno ribadire, invero, che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti, però, tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (in tal senso, Sez. Un. 28 maggio 2003, imp. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, imp. Santapaola, rv. 230203).

Orbene, i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge, anche in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, più che segnalare la effettiva violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, relativamente alla rilevanza attribuita alla tesi di un diretto coinvolgimento dei ricorrenti nell’attività estorsiva al precipuo scopo di vincere le resistenze della persona offesa, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa – solo sommariamente illustrata in questa sede al paragrafo 2 dell’esposizione in fatto – e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, non contraddette da verificabili allegazioni, indicative dello svolgimento nella vicenda di una reale e disinteressata "attività d’intermediazione", svolta nell’esclusivo interesse della vittima dell’estorsione.

1.3 Manifestamente infondate – in quanto sostanzialmente ripetitive di argomenti già disattesi dai giudici di appello con adeguata motivazione – risultano, poi, anche le argomentazioni svolte dai ricorrenti per censurare il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione in truffa aggravata del delitto di estorsione ascritto agli imputati.

Ed invero, sul punto i giudici di appello hanno evidenziato, per un verso, come le minacce poste in essere nei confronti del Ca. al fine di indurlo a cedere alla richiesta di pagamento di una tangente, furono intanto anche assolutamente esplicite; dall’altro, come "la falsa rappresentazione fornita dal M. di una sua possibilità di far intervenire un suo amico di C. (ossia il C.) per risolvere la questione in termini più accettabili", costituiva, in effetti, solo un ulteriore mezzo "per vincere le resistenze opposte dal Ca.". Orbene tale apparato motivazionale deve ritenersi senz’altro congruo, ed Immune da vizi logici o giuridici, uniformandosi esso, del resto, al costante insegnamento di questa Corte secondo cui per la configurabilità della truffa è necessario che l’agente abbia ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario e che pertanto la determinazione della stessa sia stata cagionata da un errore conseguito con il prospettare un male solo eventuale dovuto all’opera di terzi (in termini ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 09/02/1995, dep. il 22/05/1995, Rv. 201514, imp. Avanzini).

1.4 Prive del tutto di fondamento si rivelano anche le deduzioni della difesa del M. volte a ravvisare nell’ordinanza impugnata profili di insufficienza motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.

A prescindere, infatti, dalla genericità delle argomentazioni svolte sul punto, le deduzioni difensive non considerano che, come più volte affermato da questa Corte, "la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, art. 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l’uso del metodo mafioso, fondato sull’esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni" (in termini Sez. 1, Sentenza n. 4898 del 26/11/2008, dep. il 4/02/2009, Rv. 243346, imp. Cutolo) e che per la sua sussistenza, pertanto, non si richiede un preventivo accertamento dell’effettiva e stabile intraneità del soggetto agente ad un sodalizio di tipo mafioso.

1.5 Manifestamente prive di fondamento risultano, infine, le censure prospettate nei ricorsi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di appello.

In proposito occorre infatti considerare: (a) che rappresenta principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (così ex multis Sez. 1, sentenza n. 8677 del 6/12/2000, Rv. 218140, ric. Gasparro) che seppure "al fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.", non è necessario, però, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento; (b) che la sentenza impugnata reca un’adeguata motivazione sul punto, avendo evidenziato – oltre la non emersione "di alcun elemento di favorevole valutazione dell’imputato" di significativa pregnanza, non potendo definirsi modesto, in particolare, l’ingiusto profitto ottenuto, quantificato in diecimila Euro – che erano d’ostacolo alla concessione del beneficio "le gravi modalità dei fatti" che avevano comportato collegamenti "con esponenti della criminalità organizzata e l’uso di metodi camorristici". 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende – non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) – di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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