Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Condannata dal Tribunale di Massa per il reato di cui all’art. 660 c.p., con sentenza divenuta irrevocabile il giorno 1 luglio 2009, M.A. ha proposto istanza di revisione supportandola con la produzione di una relazione tecnica giurata, dalla quale ha assunto potersi dedurre che gli oggetti – ritenuti molesti – esposti sul suo terrazzo non erano visibili da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza in data 16 settembre 2010, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la relazione giurata non costituisse nuova prova, in quanto ne sarebbe stata possibile la produzione nel pregresso giudizio di cognizione.

Ha proposto ricorso per cassazione la M., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso si richiama al principio giurisprudenziale secondo cui devono intendersi come prove nuove, rilevanti ai fini del giudizio di revisione, non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza divenuta irrevocabile, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, quand’anche la loro mancata acquisizione sia dipesa da comportamento processuale negligente dell’imputato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A confermare la bontà delle ragioni addotte dalla ricorrente basti riferirsi alla regula iuris enunciata dalla Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza n. 624/02 in data 26 settembre 2001, cui le sezioni singole non hanno mancato, in seguito, di adeguarsi (v. Cass. 20 gennaio 2003 n. 12826; Cass. 26 marzo 2003 n. 20266);

con tale pronuncia l’organo supremo di nomofllachia ha affermato che "in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c) ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario".

L’ordinanza qui impugnata, che non ha dato corretta applicazione al suesposto principio, deve conseguentemente essere annullata; il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Milano ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e art. 634 c.p.p., comma 2, sottoporrà la richiesta di revisione a rinnovato esame sotto il profilo dell’ammissibilità e, se del caso, darà ingresso al giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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