Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 02.12.2009 la Corte d’appello di Firenze confermava la penale responsabilità di M.S.N. per due reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore, deducendo in primo luogo la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio per erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla ritualità della dichiarazione di latitanza. Evidenzia in particolare che la sentenza di appello ha illegittimamente ritenuto irrilevante la circostanza – palesemente escludente la volontarietà della sottrazione del prevenuto al provvedimento restrittivo e la idoneità delle ricerche svolte a suo tempo per il suo reperimento – che il M., cittadino della Repubblica Dominicana, si era in precedenza allontanato dal territorio nazionale in adempimento di un decreto di espulsione della Questura di Grosseto. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità assoluta per incompetenza funzionale – erroneamente esclusa dalla Corte di merito – del decreto con cui il GUP distrettuale di Firenze, una volta caduta l’accusa per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, aveva direttamente disposto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto, anzichè dichiarare la propria incompetenza funzionale e rimettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato (con conseguente assorbimento del secondo motivo) nei sensi e per gli effetti che seguono.
In materia di notificazioni, invero, la previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169 c.p.p., comma 4, dettata in vista dell’emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittima emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9443 del 16/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246631; conformi sent. N. 17592 del 2007 Rv. 236504, N. 5929 del 2009 Rv. 243064).
Nella specie risulta per tabulas che il decreto di latitanza fu emesso in data 11.01.2006 dal GIP distrettuale di Firenze sulla base di un verbale di vane ricerche della Questura di Grosseto, in esecuzione di un cui provvedimento di espulsione il M. aveva lasciato il territorio nazionale per far ritorno a Santo Domingo in data 09.03.2005. E’ evidente che, in base a tali elementi, sarebbe stato doveroso svolgere le opportune ricerche del M. a Santo Domingo, la completa omissione delle quali invalida radicalmente la declaratoria di latitanza, con conseguente nullità (assoluta, non rinvenendosi elementi per ritenere che il ricorrente abbia avuto concreta cognizione del procedimento) di tutti gli atti notificati in base alla medesima (in particolare: avviso di fissazione dell’udienza preliminare e atti conseguenti), con conseguente ritorno del procedimento alla fase precedente alla udienza preliminare.
Ciò chiarito, non può peraltro non tenersi conto che il proscioglimento per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 resta fermo, in quanto prevale sull’anzidetta ragione di nullità. Ne consegue che la competenza per i reati ex art. 73, stesso D.P.R. appartiene al Tribunale di Grosseto e gli atti devono conseguentemente trasmettersi al P.M. presso il medesimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del 13 marzo 2008 del Tribunale di Grosseto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, per procedere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
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