Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Osserva
Con sentenza in data 22/12/2003 il Tribunale di Latina in Gaeta condannava D? S? N? alla pena dell’ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, per avere, quale titolare della ditta Interport s.a.s., attivato un nuovo impianto idoneo a dar luogo ad emissioni nell’atmosfera senza la prescritta autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che, alla data del secondo sopralluogo (30/05/2001) il funzionante impianto per lo stoccaggio e l’insaccamento di fertilizzanti agricoli era, privo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera; che l’interessato aveva ottenuto l’autorizzazione il successivo 9 ottobre 2001 e che l’impianto produceva immissioni in atmosferiche richiedevano la suddetta autorizzazione.
Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione perché la condotta contestata non è penalmente sanzionatole, in quanto attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, e chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia d’inquinamento atmosferico, le attività a ridotto inquinamento elencate nel D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989) sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione e di controllo con l’adozione, però, di modelli semplificati di domande di autorizzazione di cui al punto 19 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal suddetto decreto. Invece, per l’esercizio delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nel D.P.R. 1991, art. 2, allegato 1, non richiede l’autorizzazione.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l’attivazione dell’impianto industriale de quo necessitasse di autorizzazione senza inquadrare le attività svolte nell’opificio, con specificazione numerica, in una delle tipologie elencate negli allegati al decreto 1991 e, quindi, senza indicare il grado di inquinamento prodotto ("ridotto" o "poco significativo").
Conseguentemente non è giustificata l’affermazione di responsabilità che presuppone la verifica della corrispondenza di un’attività a taluna di quelle a ridotto inquinamento atmosferico normativamente elencate nell’allegato 2 più volte citato. L’omessa motivazione sul punto comporta annullamento della sentenza per nuovo esame con rinvio al Tribunale di Latina.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.
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