Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 17-10-2011, n. 37386 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10 gennaio 2010 il Tribunale del riesame di Napoli, sostanzialmente confermando (salvo esclusione di un’aggravante) il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che D.V. rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74.

Ha ritenuto quel collegio che l’esistenza della consorteria criminosa facente capo al clan Di Lauro, avente matrice camorristica e dedita anche al traffico di stupefacenti, fosse adeguatamente dimostrata da numerosi provvedimenti dell’autorità giudiziaria precedentemente emessi; e che il suo perdurare nel tempo trovasse conferma nelle risultanze investigative, avuto particolare riguardo agli esiti dell’attività di intercettazione e di videoregistrazione. Circa l’appartenenza del D. al sodalizio in questione, il Tribunale ha valorizzato le propalazioni dei collaboratori di giustizia C.C., C.A., C.G., E. B. e E.S., ritenuti soggettivamente credibili per la coerenza intrinseca ed estrinseca del propalato, per di più oggettivamente riscontrati dalle risultanze dell’attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria. In ordine alle esigenze cautelari, si è richiamato alla presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura inframuraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Ha proposto ricorso per cassazione il D., per il tramite dei difensori, affidandolo a sei motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione le molteplici argomentazioni difensive sviluppate in una memoria con motivi nuovi depositata nell’udienza camerale.

Col secondo motivo eccepisce l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 7, delle dichiarazioni rese dai collaboranti senza indicare le fonti della loro conoscenza; osserva poi che, per legittimare il riferimento al flusso circolare di notizie all’interno del sodalizio, è necessaria la dimostrazione, mancante nel caso di specie, che il dichiarante appartenga al novero dei sodali.

Col terzo motivo denuncia inosservanza dei canoni di valutazione della prova, per essersi omessa la verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazione dei collaboranti; si addentra, poi, nella disamina delle posizioni individuali di alcuni di essi, per evidenziarne l’inattendibilità.

Col quarto motivo eccepisce la genericità dell’imputazione riguardante il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, che a suo avviso avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame a dichiarare la nullità dell’ordinanza genetica.

Col quinto motivo prospetta l’assorbimento dell’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quella di cui all’art. 416 bis c.p., denunciando carenza di motivazione sull’argomento.

Col sesto motivo deduce carenza motivazionale in ordine alle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alla L. n. 146 del 2006, art. 3.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, di cui va riconosciuta l’infondatezza. Gli argomenti di riflessione evidenziati nella memoria con nuovi motivi, dei quali il ricorrente lamenta l’omessa disamina da parte del Tribunale, si riferiscono alla credibilità soggettiva dei collaboranti C.A. e C.G. all’attendibilità intrinseca del loro narrato, alla contestata riconoscibilità dei riscontri sub specie della cd. convergenza del molteplice.

In realtà, contrariamente a quanto si denuncia nel ricorso, il Tribunale si è soffermato sui menzionati argomenti, evidenziando il giudizio di credibilità soggettiva dei collaboranti scaturente dall’esame complessivo delle dichiarazioni da essi rese, a motivo della sostanziale coerenza intrinseca ed estrinseca del propalato, della convergenza dei riferimenti offerti, e, soprattutto, della loro rispondenza a quanto risultante dagli ulteriori elementi obiettivi emersi nel corso del procedimento. Ha osservato, in proposito, che in forza della loro appartenenza al clan camorristico i dichiaranti sono stati in grado di riferire su circostanze da loro direttamente apprese in quanto riconducibili a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati. Ha quindi aggiunto, con specifico riferimento al compendio indiziario riguardante il D., che il narrato dei collaboranti gli attribuisce il ruolo di controllo sull’attività di taglio e confezionamento della droga; che le menzionate propalazioni sono precise e non lasciano dubbi neppure circa l’identificazione del soggetto cui si riferiscono, avendo pressochè tutti i collaboratori individuato nell’odierno ricorrente il soggetto che gestiva un punto scommesse, nel quale venivano reinvestiti i guadagni tratti dalle sue illecite attività; che ulteriori riscontri sono pervenuti dalle risultanze dell’attività di osservazione e controllo della p.g., che ha consentito di documentare gli incontri tra il D. e altri esponenti del clan, nonchè la sua presenza nei pressi dell’abitazione dello Z., ove sono stati in seguito sottoposti a sequestro i libri mastri del sodalizio.

La linea argomentativa così adottata illustra congruamente la verifica di attendibilità dei collaboranti, in rapporto ai canoni di valutazione dettati dall’art. 192 c.p.p., e del connesso valore gravemente indiziario riconosciuto alle loro dichiarazioni nei confronti del D.. Con ciò il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d’impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale.

Quanto fin qui esposto rende ragione, al contempo, dell’infondatezza del terzo motivo di ricorso, nel quale sono riproposte, sotto il duplice profilo della carenza motivazionale e dell’inosservanza dei canoni di valutazione della prova, le argomentazioni difensive addotte – peraltro con frequenti sconfinamenti nel merito – a contestazione della capacità dimostrativa del materiale indiziario valorizzato a carico del ricorrente.

La violazione del precetto codificato nell’art. 195 c.p.p., comma 7, oggetto del secondo motivo, è insussistente alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati; trattasi, invero, di ipotesi differente da quella riconducibile alle ordinarie dichiarazioni de relato, per la cui utilizzabilità è invece richiesta la particolare procedura di verifica di cui all’art. 195 c.p.p. (Cass. 13 marzo 2009 n. 15554; Cass. 26 gennaio 2006 n. 11097). Nel caso specifico, poi, il giudice del riesame non ha mancato di interrogarsi sulla intraneità dei collaboranti all’associazione criminosa e sulla loro possibilità di attingere al patrimonio conoscitivo comune agli affiliati, pervenendo a risposta affermativa in base alla reciproca convergenza delle dichiarazioni rese.

A confutazione del quarto motivo giova osservare che il tenore della contestazione riguardante il reato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, ancorchè non compiutamente circostanziato, deve ritenersi sufficiente in relazione alla inevitabile fluidità dell’imputazione connessa alla fase processuale attualmente in corso, nella quale le indagini preliminari sono tuttora in pieno svolgimento. L’argomento recato dal ricorrente, secondo cui non sarebbe predicabile la logica correlazione fra la ritenuta appartenenza al sodalizio criminoso e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio di droga, in assenza della prova di un personale coinvolgimento del D., perde di consistenza a fronte del ruolo di supervisione all’attività di spaccio, attribuito all’odierno ricorrente in base alla valutazione del compendio indiziario fin qui raccolto.

Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce l’assorbimento del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 in quello di associazione di tipo mafioso, è argomentato muovendo dal presupposto che il materiale indiziario non offra elementi utili a comprovare l’esistenza di un apporto effettivo e concreto del D. all’attività di traffico di stupefacenti. Contrariamente all’assunto del ricorrente (il cui dipanarsi, è d’obbligo rimarcarlo, involge problemi di accertamento del fatto esulanti dal controllo di legittimità), il giudice di merito ha espresso il convincimento che dalle propalazioni dei collaboranti debba trarsi la dimostrazione – sempre, beninteso, a livello indiziario – dell’esercizio da parte dell’indagato di mansioni di controllo sull’attività di taglio e confezionamento della droga venduta dall’organizzazione nelle piazze di spaccio. Non sussiste, pertanto, la denunciata carenza motivazionale sul punto; nè può fondatamente revocarsi in dubbio la giuridica possibilità del concorso formale fra i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, alla luce dei molteplici arresti giurisprudenziali sul punto (v. fra le più recenti, Cass. 21 gennaio 2010 n. 17702; Cass. 23 ottobre 2009 n. 4651; Cass. 25 settembre 2008 n. 1149; Cass. 29 gennaio 2008 n. 12349).

La parziale fondatezza del ricorso, preannunciata in apertura, si rivela invece all’esame del sesto motivo.

Ed invero, mentre sul carattere transnazionale della condotta illecita ascritta agli indagati la motivazione – seppur estremamente succinta – non può dirsi carente, essendo evidenziati nell’ordinanza i rapporti intrattenuti con la Spagna, di contro per quanto riguarda la configurabilità dell’aggravante di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non è dato rinvenire all’interno del provvedimento alcun argomento giustificativo: a meno che per tale debba intendersi l’accenno al rilevante numero degli associati e alla sostanziale sovrapponibilità della compagine delle due organizzazioni, di cui dovrebbe in ogni caso riconoscersi la neutra valenza ai fini dimostrativi.

La rilevata carenza motivazionale inficia in parte qua l’ordinanza impugnata e ne rende necessario l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Napoli.

Le ragioni dell’annullamento non comportano la rimessione in libertà dell’imputato. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

la Corte Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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