T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 1737 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente A.E.S. Società Consortile a r.l. (concessionaria in forza della convenzione del 17.5.1999 della gestione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio del bacino LE/1, piattaforma sita in località "Mass. Guarini" in agro di Cavallino) impugna gli atti della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico di recupero energetico a servizio dei bacini di utenza LE/1, LE/2 e LE/3 costituenti l’intera Provincia di Lecce.

Detta gara veniva aggiudicata in via definitiva alla controinteressata A.T.I. C. con provvedimento parimenti gravato in questa sede.

Chiede altresì il risarcimento dei danni consequenziali.

Rileva parte ricorrente che le amministrazioni evocate in giudizio (Comune di Cavallino e Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia) non hanno rispettato il diritto alla stessa spettante in forza dell’art. 18 della menzionata convenzione.

La clausola invocata sancisce la facoltà del Comune di Cavallino di "individuare con il concessionario degli impianti attualmente in gara le condizioni economicofinanziarie di estensione del rapporto a tali ulteriori impianti, ferma restando la possibilità per la P.A. di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica" esclusivamente nell’ipotesi in cui "con il concessionario non si raggiungessero gli accordi necessari su convenienti condizioni contrattuali".

Si costituivano le amministrazioni convenute (Ministero dell’Interno, Commissario Delegato per l’Emergenza SocioEconomico Ambientale per la Regione Puglia, Comune di Cavallino e Regione Puglia) e le controinteressate (C. e N.E. s.p.a.), resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, delle domande avanzate dalla ricorrente, quella impugnatoria debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quella risarcitoria debba essere in parte respinta ed in parte dichiarata inammissibile.

Quanto alla domanda demolitoria, posto che l’intera procedura di gara oggetto di impugnativa risulta ormai completamente esaurita essendo stato l’appalto de quo integralmente eseguito (cfr. pag. 5 della memoria della Regione Puglia depositata in data 3 ottobre 2011: circostanza, quest’ultima, non contestata da alcuna delle parti costituite), è conseguentemente venuto meno qualsivoglia interesse della ricorrente all’annullamento giurisdizionale degli atti di gara contestati in questa sede (cfr. art. 122 cod. proc. amm. e Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193).

A tal proposito, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm. ("Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.") ed in considerazione dell’esito da dare all’azione risarcitoria, l’annullamento giurisdizionale degli atti gravati non risulta più "utile" per la società A.E.S..

L’azione risarcitoria formulata dalla società ricorrente nell’atto introduttivo, invero, è rimasta totalmente sfornita di supporto probatorio in ordine al quantum (cfr. pag. 36 del ricorso introduttivo e pag. 22 della memoria depositata in data 14 settembre 2011), pur essendo la stessa parte gravata di un preciso onere sul punto ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.

Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672 "In tema di responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l’onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. Infatti, la limitazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la p.a., mentre l’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell’an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso.".

La domanda risarcitoria deve, quindi, essere respinta a prescindere – in applicazione della citata previsione normativa di cui all’art. art. 34, comma 3 cod. proc. amm. – dall’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’agere dell’amministrazione.

Non sussiste, infatti, alcun interesse di parte ricorrente al suddetto accertamento ai fini risarcitori, dovendo l’azione risarcitoria – come visto in precedenza – essere comunque disattesa per carenza di prova.

Per il resto la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile relativamente alla voce di danno (in particolare il pregiudizio curriculare) la cui riparazione è chiesta per la prima volta dalla ricorrente nella memoria conclusiva depositata in data 14 settembre 2011.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda impugnatoria e la reiezione in parte e la declaratoria di inammissibilità per il resto della domanda risarcitoria.

In considerazione della natura, della peculiarità, dell’esito e della complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda impugnatoria;

2) respinge in parte e dichiara inammissibile per il resto la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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