Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 18-10-2011, n. 37737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto, deliberato il 26 ottobre 2010 e depositato il 5 novembre 2010, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna – per quanto qui rileva – ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, la richiesta del condannato P. C. di affidamento in prova al servizio sociale, motivandosi che trattandosi di recidivo reiterato, osta il divieto dell’art. 58- quater Ord. Pen., comma 7-bis, avendo l’instante già fruito della invocata misura alternativa, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano 30 marzo 2000. 2. – Ricorre per cassazione il condannato, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 c.p.p. l’11 febbraio 2011, al direttore della Casa circondariale di Piacenza, colla quale denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell’art. 58-quater Ord. Pen., comma 1-bis, sostenendo che il divieto, stabilito dalla norma, opera solo se il pregresso affidamento in prova al servizio sociale sia stato applicato con riferimento alla espiazione di pena inflitta per reato aggravato ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4. 3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 19 maggio 2011, rileva: "il disposto normativo non limita la preclusione alla ipotesi in cui il primo beneficio fosse già stato concesso al recidivo reiterato". 4. – Il ricorso è infondato.

Il tenore testuale dell’art. 58-quater Ord. Pen., comma 7-bis, non offre alcun addentellato alla interpretazione restrittiva, postulata dal ricorrente, del divieto di reiterazione della misura alternativa.

E privo di pregio appare il generico riferimento del condannato alla funzione "riabilitativa" (recte: rieducativa) della pena, sancita dall’ articolo 27 della Costituzione, trovando, piuttosto, il divieto in parola fondamento proprio nella considerazione della funzione rieducativa della pena, evidentemente non assicurata, attesa la recidiva, dalla precedente applicazione della medesima misura alternativa.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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