Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.R. ricorre avverso l’ordinanza 2.7.2010 della corte di appello di Catania, di rigetto dell’ istanza volta alla restituzione della somma di Euro 62.208, prelevati dai suoi conti correnti per il pagamento dei compensi all’amministratore giudiziario di beni sequestrati nel corso del procedimento penale a suo carico, conclusosi con la condanna per il delitto di usura e con la restituzione dei beni già sequestrati ma non ritenuti pertinenti al predetto delitto, deducendo che la predetta, accertata non pertinenza dei beni sequestrati imponeva la restituzione delle spese correlate alla loro amministrazione in pendenza della misura cautelare.
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Invero le spese processuali seguono la soccombenza, senza poter distinguere, con valutazione a posteriori, se determinate spese siano correlate a situazioni non più rilevanti ai fini della decisione pur sempre di condanna. Nella specie le spese sono correlate ad una situazione di sequestro disposto nel procedimento legittimamente ai fini della più compiuta indagine preliminare e come tali devono gravare sull’ imputato, poi condannato per il delitto per il quale si procedeva ed in relazione al quale era stata disposta la misura cautelare.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto è condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
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