Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Sig. R. ha presentato, alla Prefettura di Milano, in data 30.9.2009, domanda di emersione per regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente.
A fronte del silenzio della Prefettura, veniva notificato dapprima atto di diffida e quindi il presente ricorso, finalizzato ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Prefettura di Milano sulla domanda di emersione sopra indicata.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che il Ministero dell’Interno abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all’art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell’art.1ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all’art. 2 della legge 241/1990).
L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.
Per effetto dell’accoglimento del gravame, il Ministero dell’Interno dovrà provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Il Collegio ravvisa motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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