Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Sig. E.B., presentava, in data 25.9.2009, allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Como, istanza di regolarizzazione del ricorrente, ex art. 1ter, L.102/2009.
Con il provvedimento impugnato la domanda è stata respinta, essendo emerso, nel corso degli accertamenti, una condanna, a carico del ricorrente, per il reato di cui all’ art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Afferma parte ricorrente di non aver mai subito alcuna condanna, producendo la misura del casellario giudiziario.
Viene inoltre sostenuto nel ricorso che in ogni caso il reato per il quale la domanda è stata respinta, non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione, visto che non sarebbe riconducibile né alla previsione dell’art. 380 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale superiore a quella prevista per il reato commesso dal ricorrente sopra richiamato, pur prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza – né alla previsione di cui all’art. 381 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale assimilabile a quella del reato di immigrazione clandestina, con la differenza rispetto a quest’ultimo della previsione dell’arresto facoltativo in flagranza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo l’Amministrazione non ha prodotto alcuna documentazione circa la condanna contestata al ricorrente, mentre il ricorrente ha prodotto la misura del casellario giudiziario, da cui non risulta alcuna domanda.
Ciò è sufficiente per accogliere il ricorso ed annullare il provvedimento di rigetto.
Per altro, come già affermato da questo Tribunale (ex multis sentenza n. 771/2011 sez. IV), anche la condanna per il delitto di cui all’art 14 comma 5 ter DPR 286/1998 non è ostativo alla emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art 1 ter della L. 102/09, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla Direttiva 2008/115/CE) Per tali ragioni è illegittimo il provvedimento con cui si nega l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art 14 comma 5 ter DPR 286/1998.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
In ragione della natura della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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