Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 18-10-2011, n. 37517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 20 dicembre 2010, la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di questa Corte del 17 dicembre 2008, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente per la custodia cautelare patita per il delitto di omicidio, dal quale era stato assolto in sede di rinvio, dopo l’annullamento della sentenza di condanna.

La Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente abbia dato causa con colpa grave all’emissione del provvedimento cautelare sulla scorta dei seguenti elementi: a) il fatto che si tratti di un soggetto "già condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e associazione di tipo mafioso"; b) la sua contiguità con appartenenti alla cosca mafiosa di Gela facente capo a M.G., dediti al traffico di stupefacenti; c) il fatto che alcuni collaboratori di giustizia avessero espressamente riferito che egli aveva detto che era stata presa la decisione di uccidere la vittima, aveva ordinato l’omicidio ed era apparso soddisfatto dell’omicidio avvenuto.

2. – Avverso tale provvedimento, R. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe fornito elementi sufficientemente specifici a sostegno della decisione. Evidenzia, in particolare: 1) il travisamento dei fatti consistente nell’erronea convinzione che R. fosse stato tratto in arresto nella fase delle indagini preliminari; 2) l’irrilevanza della frequentazione di soggetti dediti al traffico di stupefacenti, reato del tutto diverso da quello di omicidio, posto a fondamento della custodia cautelare sofferta; 3) il travisamento delle dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente, dalle quali non risulterebbe in modo chiaro che lo stesso ha detto che la vittima doveva essere uccisa e che è stato contento dell’omicidio.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Deve preliminarmente rilevarsi che – secondo l’orientamento di questa Corte – in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine va anche apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come contigua a quella criminale (ex plurimis, Sez. un. 15 ottobre 2001, n. 34559; Sez. 4, 25 novembre 2010, n. 45418; Sez. 4, 26 gennaio 2011, n. 7153).

3.2. – L’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tali principi, avendo apprezzato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti dell’esclusione del diritto alla riparazione, il comportamento dell’imputato, evidenziando principalmente: a) il fatto che si tratti di un soggetto "già condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e associazione di tipo mafioso"; b) la sua contiguità con appartenenti a una cosca mafiosa, dediti al traffico di stupefacenti.

A fronte di tali analitici e coerenti rilievi, il ricorrente solleva questioni inidonee a scalfire l’apparato motivazionale posto a fondamento dell’ordinanza impugnata.

Infatti, quanto al prospettato travisamento dei fatti – che consisterebbe nell’erronea convinzione della Corte d’appello che R. fosse stato tratto in arresto nella fase delle indagini preliminari – va osservato che si tratta di un profilo del tutto secondario e, perciò, irrilevante.

Quanto, poi, ai profili di doglianza sub 2) e 3), va rilevato che essi si risolvono entrambi in un tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di rivalutazione del quadro probatorio posto a fondamento dell’ordinanza impugnata, essendo diretti, da un lato, a sminuire l’importanza della frequentazione di soggetti dediti al traffico di stupefacenti, dall’altro, a ridimensionare le dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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