Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che S.G. ha domandato, con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di equa riparazione per i danni, patrimoniali e non, sofferti a seguito della durata irragionevole di un processo da lui promosso dinanzi al TAR della Campania, iniziato con ricorso notificato il 2 giugno 1995 e definito con sentenza depositata il 16 gennaio 2009;
che la Corte d’appello, con decreto depositato il 18 novembre 2009, ha respinto la richiesta, giacchè il processo presupposto si era concluso con l’inammissibilità della domanda e la illegittimità della pretese avanzate dinanzi al giudice amministrativo era indiscutibile e palese, siccome radicata in una giurisprudenza consolidata che esclude, in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti, azioni di accertamento;
che la Corte d’appello ha quindi concluso nel senso della sussistenza di una originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello l’istante ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 maggio 2010, sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che i due motivi censurano – sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del difetto di motivazione – che la Corte d’appello abbia desunto l’originaria consapevolezza della inesistenza del diritto dall’esito della lite;
che la censura è fondata;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata inammissibile (cfr., ex plurlmis, Cass., Sez. VT-1, 6 dicembre 2011, n. 26283);
che, nella specie, i giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di tredici anni e mezzo circa, a fronte di una durata ragionevole di anni tre;
che questa Corte, sussistendo il diritto alla riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equa, sulla base dei criteri applicati in casi analoghi, la liquidazione del danno non patrimoniale in Euro 6.250, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;
che le spese del giudizio – sia di legittimità che di merito – seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna, il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.250, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 490 per diritti ed Euro 600 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
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