Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano – accogliendo la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da R.C. a seguito dell’applicazione della misura cautelare, prima in carcere, dal 18 gennaio 2006 al 18 aprile 2007 e poi, sino all’1 ottobre dello stesso anno agli arresti domiciliari- liquidava a favore del medesimo la somma di Euro 50.000.
Il R. era stato accusato del reato di cui all’art. 600 c.p., commi 1, 2 e 3, per avere ridotto e mantenuto la minore G. D. in uno stato di costante soggezione, rendendola oggetto di aggressioni fisiche ed atti sessuali violenti, costringendola a continue vessazioni e ad esercitare l’accattonaggio.
Con l’ordinanza impugnata la Corte di merito ha riconosciuto il diritto alla riparazione argomentando che l’istante era stato assolto dal reato contestato con la formula perchè il fatto non sussiste, sia pure ex art. 530 c.p.p., comma 2, perchè la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità rumene per procedere all’audizione della parte offesa e dei genitori non aveva avuto alcun esito nonostante i molteplici solleciti effettuati ed il quadro probatorio contraddittorio (costituito dalle dichiarazioni inizialmente rese dalla parte offesa e dai genitori nonchè da quelle rilasciate dai testi della difesa) non consentivano di pervenire ad un giudizio di colpevolezza. Erano, inoltre, da escludere la sussistenza della colpa grave e del dolo, ostativi del diritto alla riparazione, dal momento che i provvedimenti restrittivi erano fondati sui fatti riferiti dalla parte offesa che, una volta intervenuta la pronuncia di assoluzione, non potevano più essere presi in considerazione nell’ambito del procedimento per la riparazione dall’ingiusta detenzione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza articolando due motivi, strettamente connessi, con i quali lamenta la violazione dell’art. 314 c.p.p., comma 1, e la contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo della ritenuta insussistenza della colpa grave. Sul punto si censura l’ordinanza impugnata sul rilievo che il giudice della riparazione si era astenuto dal prendere posizione sul quadro indiziario presente al momento della misura custodiate, fondato sulla circostanziata denuncia della giovane, vittima di sorpresi e violenze sessuali da parte del R., a seguito delle quali, aveva perso il bambino che aspettava, nonchè sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale non aveva negato di costringere la ragazza ad una vita di sacrifici ed accattonaggio. Si lamenta, inoltre, sotto altro profilo, l’entità della somma liquidata.
Il ricorso è fondato, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, che ha evidenziato la carenza motivazionale in ordine alla incidenza causale del comportamento del R. in riferimento all’emissione della misura cautelare.
La questione da esaminare nel caso in esame, rilevante ai fini della decisione, è se il giudice della riparazione possa fondare la colpa grave dell’istante sulle dichiarazioni della parte offesa e su quelle rese dai genitori della medesima, pur in presenza di una rogatoria internazionale non andata a buon fine.
Sul punto, quanto alla utilizzabilità del materiale probatorio, va osservato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale, e tra di essi, il divieto di utilizzo degli atti delle indagini, ben potendo invece trovare ingresso nell’alveo di una causa con impronta civilistica, quali fonti di prova inquadrabili nella categoria delineata dall’art. 2712 c.c.. Tale possibilità però incontra due limiti:
– il primo è costituito dalla inutilizzabilità patologica di atti probatori assunti in violazione di espressi divieti di legge ( art. 291 c.p.p.), come ad esempio intercettazioni captate illegalmente ( art. 271 c.p.p.: sul punto v. Sez. unite, 30 ottobre 2008, Racco, rv. 241667):
– il secondo è costituito dalla verifica che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da utilizzare nel procedimento riparatorio, non siano smentiti (non semplicemente non confermati) inequivocabilmente da acquisizioni del processo dibattimentale. In tal caso, infatti, la verità acclarata nel pieno contraddittorio tra le parti deve avere la prevalenza sulle acquisizioni probatorie captate nella fase inquisitoria.
Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha evidenziato che I’ assoluzione del R. era stata determinata dal fatto che la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità rumene per procedere alla audizione della parte offesa e dei genitori non aveva avuto alcun esito nonostante i molteplici solleciti effettuati.
Dette dichiarazioni, però, in quanto non affette da cd. inutilizzabilità patologica, alla luce dei principi sopra esposti, possono essere utilizzate nel giudizio riparatorio, sicchè la Corte territoriale erroneamente non ha tenuto conto delle stesse al fine di valutare l’eventuale configurabilità nella condotta del R. di una colpa grave, sinergica all’adozione della misura cautelare ed al suo mantenimento e, quindi, ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo. L’ordinanza gravata, in questa prospettiva, si limita a trasferire la condotta esaminata in sede penale, e in quella sede ritenuta meritevole di soluzione liberatoria, sul piano della riparazione senza approfondire l’eventuale incidenza della condotta tenuta dall’istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale sulla privazione della libertà personale.
In conclusione, la doglianza dell’Amministrazione ricorrente è fondata laddove lamenta che l’ordinanza impugnata ha del tutto trascurato di analizzare la gravità degli elementi indiziari in merito all’eventuale contributo dell’istante alla determinazione della detenzione.
La carenza di motivazione comporta l’annullamento con rinvio al giudice a quo del provvedimento impugnato, cui demanda anche il regolamento delle spese per questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.