Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 4/3/2011 il Tribunale del Riesame di Messina confermava la misura degli arresti domiciliari applicata il 21-2- precedente ad A.A. in ordine al reato di cui all’art. 612 bis c.p. addebitatogli su querela della persona offesa F.L., presentata il 19.2.2011.
Ha considerato il Giudice a quo:
– che analoga misura aveva raggiunto l’indagato il 26.1.2011, su querela sporta dalla F. il 27.12.2010, ma era stata annullata dal Tribunale con provvedimento del 17.2.2011, per irregolarità riscontrate nell’atto di querela;
– che la nuova denunzia -querela, sporta come detto, il 19.2.2011, era invece regolare ed essa, assolutamente irrilevante apparendo le modalità con le quali la F. era venuta a conoscenza dell’annullamento della precedente ordinanza custodiale, era legittimamente confluita nel medesimo procedimento penale, giusto il disposto di cui all’art. 346 c.p.p.;
– che gli elementi acquisiti al procedimento consentivano di ritenere la sussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato sia del pericolo di recidiva.
Ricorre per cassazione il difensore di A. e denuncia:
1- omesso esame dei motivi nuovi versati in sede di udienza del riesame, non avendo il provvedimento impugnato fornito risposta nè alla questione sollevata dalla difesa, relativa al se da un possibile atto illecito, penalmente rilevante – (violazione del segreto d’ufficio: la seconda querela era stata presentata a distanza di un solo giorno rispetto all’ordinanza di annullamento pronunziata dal Tribunale, e la persona offesa non aveva giustificato la ragione per la quale le era nota tale ordinanza) – potesse scaturire un fatto lecito o legale (la presentazione della querela), nè alla eccezione di perdita di efficacia della seconda misura coercitiva, derivante dal fatto che l’indagato, nell’interrogatorio di garanzia, reso in data 25.2.2011, ha dichiarato di confermare il precedente verbale di interrogatorio di garanzia, da ritenere però inficiato per effetto dell’ordinanza di annullamento più volte richiamata;
2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al presupposto probatorio della misura;
3) analoghi vizi in relazione al presupposto cautelare della medesima.
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Quanto al primo motivo, si rileva che non è esatto il rilievo che non si sia tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte nei motivi nuovi. Il Tribunale ha considerato assolutamente irrilevanti le modalità con le quali la F. è venuta a conoscenza dell’annullamento dell’ordinanza custodiale.
– Vi è stata dunque una risposta, e questa è da ritenere esaustiva, dal momento che gli eventuali profili penali che investano le modalità di apprensione del provvedimento di annullamento, non tolgono valore giuridico alla querela (a parte la considerazione che questa possa essere stata presentata autonomamente, vale a dire senza la cognizione del precedente annullamento).
– Il Tribunale non parla di "sanatoria", ma correttamente rileva che il vizio di procedibilità (quello riscontrato dal precedente provvedimento di annullamento) deve ritenersi "superato" alla luce della denuncia-querela presentata dalla persona offesa con le formalità di legge in data 19.2.2011.
E in questa ottica ha fatto esatto riferimento alle implicazioni derivanti dalla applicazione della disposizione di cui all’art. 346 c.p.p. (contenimento della nuova querela nel medesimo procedimento penale), il che travolge anche il rilievo difensivo relativo al primo interrogatorio di garanzia, non senza dire, a questo specifico riguardo, che il successivo interrogatorio è del tutto autonomo, pur essendo di "conferma" del precedente.
Le ulteriori deduzioni del ricorrente formulate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti a pretesi vizi di motivazione inerenti ai presupposti della misura cautelare, devono ritenersi inammissibili essendo articolati con riferimento al merito, e pertanto esulano dal giudizio di legittimità in presenza di esauriente e congrua motivazione del provvedimento impugnato.
Va citata sul punto sentenza Sez. 5 – del 25 febbraio 2003, n. 9008, ove si stabilisce che "L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato ( art. 606 c.p.p., lett. e)…".
La Corte deve dunque pronunziare il rigetto del ricorso a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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