Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5393 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G.A., esercente l’attività di agente di commercio, ha presentato istanza di rimborso delle somme pagale a titolo di IRAP negli anni dal 1998 al 2001, deducendo la inesistenza dei presupposti dell’imposta.

Lo stesso G. ha poi impugnalo il silenzio rifiuto seguito alla sua istanza ed oggi ricorre avverso la decisione della CTR, meglio indicata in epigrafe, che ha ritenuto legittimo il rifiuto.

A sostegno dell’odierno ricorso, la difesa del G. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e vizi di motivazione.

L’Agenzia delle Entrale resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, per la loro interdipendenza, la parte ricorrente assume che la CTR erroneamente ha desunto l’esistenza di una struttura organizzativa, presupposto dell’imposta, per il solo l’atto che l’attività veniva svolta mediante una impresa familiare costituita con la moglie dello stesso ricorrente.

In realtà, la CTR non ha fatto un ragionamento astratto (impresa familiare ergo sussistenza dell’autonoma organizzazione), che pure potrebbe essere legittimo, ma ha accertato in concreto l’esistenza di una organizzazione autonoma, seppure minima, sufficiente a costituire il presupposto impositivo. L’esistenza di tale circostanza di fatto non risulta contestata con censure autosufficienti. A parte la considerazione che il contribuente, agendo con azione di rimborso, è direttamente gravato dell’onere di fornire la prova di avere versato erroneamente l’Irap. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro seicento, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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