Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5372 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto di C.A. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell’a.g.o. con contestuale liquidazione del supplemento per i contributi maturati nella gestione speciale lavoratori autonomi, L. n. 1147 del 1974, ex art. 2 ter, che gli era stata negata dall’Inps sul rilievo che il supplemento, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 7, non poteva essere riconosciuto prima del decorso di due anni dalla decorrenza della pensione. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta osservando che, secondo la giurisprudenza della S.C., la normativa del 1981 riguarda esclusivamente i supplementi maturati dopo il conseguimento della pensione e non è applicabile quindi al caso in cui la liquidazione del supplemento venga richiesta al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso C. A., che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 7, chiedendo a questa Corte di stabilire se "nell’ipotesi di pensionato presso una delle gestioni speciali lavoratori autonomi presso l’a.g.o. il quale abbia chiesto e ottenuto, ai sensi della L. n. 114 del 1974, art. 2 ter, la liquidazione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, trova o meno applicazione la L. n. 155 del 1981, art. 7, che differisce i termini di erogazione dei supplementi di pensione, qualora il supplemento debba essere liquidato sulla base di contribuzione relativa alla gestione speciale versata o accreditata in epoca antecedente alla data di decorrenza della pensione stessa". 2.- Il ricorso non è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto deve trovare risposta nel principio costantemente ribadito da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 13604/2001 e, da ultimo, Cass. n. 28738/2011 – secondo cui "in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la L. n. 155 del 1981, art. 7, comma 6, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, comma 2, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali ( L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria". 3.- La sentenza impugnata, riconoscendo il diritto dell’assicurato alla liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile in relazione a contributi versati per periodi anteriori, non si è discostata dai principi giuridici sopra enunciati e non è assoggettabile, dunque, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

4.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore dell’avv. Paolo Boer, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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