Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38240

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 08.03.2010 il Gip del Tribunale di Pordenone, richiesto dal P.M. di emettere decreto penale di condanna a carico di S.J., cittadino indiano imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste, ex art. 129 c.p.p., in tal senso rilevando l’effetto abrogans della fattispecie, in relazione ai soggetti clandestini, come l’anzidetto imputato, prodottosi a seguito della L. n. 94 del 2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: errata interpretazione della norma in questione pur dopo le modifiche apportate con la L. n. 94 del 2009 che non aveva prodotto l’effetto sostenuto dal Gip. 3. Il ricorso della pubblica accusa, infondato, deve essere rigettato.

Ed invero deve rilevare questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravenuta L. 94/2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status del S.J., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dicium di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che l’assoluzione dell’imputato, decisa nell’impugnata sentenza, con motivazione corrispondente a quella poi adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte, non possa essere oggetto di annullamento, siccome del tutto correttamente pronunciata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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