Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 11/11/2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato M.P. colpevole dei reati di concussione ex art. 317 c.p. (capi A, C, D,) e del reato di millantato credito ex art. 61 c.p., n. 9 e art. 346 c.p., commi 1 e 3 (capo B) e condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, della declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro con il Comune di Frosinone ex art. 32 quinquies c.p., della confisca dell’autoveicolo Suzuki ex art. 322 ter c.p., e al risarcimento danni in favore di P.S., costituitosi parte civile, riduceva ad anni tre e mesi due di reclusione la pena inflitta in primo grado e confermava nel resto.
Secondo l’impostazione accusatoria, pienamente condivisa da entrambi i giudici del merito, il M., Ispettore Superiore di Polizia Municipale e Ufficiale di p.g., addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Frosinone, abusando di tale qualifica e prospettando a P.S., architetto, a C.I., geometra, e a G.A., ingegnere, il coinvolgimento nei procedimenti penali, aventi ad oggetto opere edilizie abusive, nelle quali avevano rispettivamente assunto la qualifica di direttore dei lavori, ostentando la possibilità di orientare gli sviluppi dei procedimenti, grazie al suo ampio e incondizionato potere di azione nell’ambito dell’Ufficio cui era addetto, e evitare a ciascuno di essi la sospensione temporanea dell’attività, costringeva e induceva i primi due a consegnargli la somma di Euro 2.000,00 e il terzo la somma di Euro 500,00 per evitare conseguenze dannose alla loro attività professionale e assicurare la mancata emersione delle infrazioni rilevate. Inoltre millantando credito presso i funzionari in servizio alla Procura della Repubblica si faceva promettere dal P. la somma di Euro 1.000,00, corrisposta nella misura di Euro 500,00, quale prezzo della propria mediazione, in relazione alla soppressione o archiviazione di un inesistente esposto in danno del predetto.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l’errata applicazione dell’art. 317 c.p. in riferimento all’elemento materiale del reato, e sostiene che nella fattispecie la costrizione o induzione, che caratterizza la fattispecie criminosa, non poteva identificarsi nella superiorità, nell’influenza o nell’autorità che il p.u. può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione esercitata, ma doveva consistere in una costrizione o induzione qualificata, rilevante, pertinente, prodotta con l’abuso della qualifica e dei poteri, che nel caso in esame non vi era stata, essendo il M. un semplice vigile urbano, temporaneamente distaccato presso la p.g. della Procura di Frosinone, privo di poteri decisionali di qualsiasi genere, onde la condotta criminosa contestata poteva al più essere inquadrata nell’ambito del millantato credito aggravato ex art. 61 c.p., n. 9.
Con il secondo motivo eccepisce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte di Appello, pur avendo escluso che l’imputato millantasse credito, e ingenerasse invece nella parti offese il timore di un loro coinvolgimento nei processi per abusi edilizi, aveva poi aumentato di nove mesi la pena inflitta per i reati di concussione.
Con il terzo motivo lamenta infine la violazione dell’art. 322 ter c.p. in riferimento alla confisca dell’autovettura, disposta, quale valore corrispondente al profitto del reato, in assenza di un qualsiasi collegamento tra azione delittuosa e bene.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero sussiste il delitto di millantato credito, e non quello di concussione, quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perchè raggirata dal p.u. mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di ignari pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso il fatto non è commesso mediante abuso della qualità o dei poteri, ma semplicemente con abuso degli stessi, in quanto l’abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice, dalla quale sia derivata una costrizione o comunque una induzione del soggetto passivo all’ingiusta dazione della somma (Cass. Sez. 6, 3/6-27/8/02 n.30002 Rv.222188).
Diverso è il caso in esame, in cui è senza dubbio configurabile il reato di concussione e non quello del millantato credito, in quanto l’abuso ha assunto una preminente importanza prevaricatrice, perchè se è vero che l’ufficio della Procura non dipendeva dall’imputato, è anche vero che quest’ultimo ben poteva influire sulle decisioni del P.M. attraverso i suoi poteri all’interno dell’ufficio medesimo e le indagini delegategli.
Stessa sorte merita il secondo motivo: la pena inflitta in aumento per il capo B) si riferisce al diverso ed autonomo episodio non di concussione, ma di millantato credito in danno del P., non contestato nei motivi di appello, concernente la mediazione per la soppressione o archiviazione di un esposto in danno di quest’ultimo.
Il terzo motivo, peraltro mai dedotto in sede di gravame, pone in discussione senza apprezzabili motivi in diritto il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale la confisca obbligatoria prevista dall’art. 322 ter c.p., anche "per equivalente", ossia anche nei confronti di beni, dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato (Cass. Sez. 6, 19/1-24/2/05 n.7250 Rv.231604).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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