T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Decreto del Direttore generale della Direzione generale del personale e della formazione è stato indetto -in data 24.3.2006- pubblico concorso a n. 133 posti di vice commissario in prova del ruolo direttivo ordinario dei commissari della Polizia penitenziaria.

La ricorrente ha partecipato e si è classificata in posizione utile; pertanto, è stata nominata vice commissario penitenziario in prova con obbligo di partecipare, ex art. 9 D. Lgs. 146/2000 e art. 18 del bando, al Corso di formazione teorico – pratico della durata di dodici mesi presso l’Istituto superiore di studi penitenziari con sede in Roma.

Con il ricorso principale in epigrafe l’interessata ha impugnato l’elenco di ammissione all’esame finale del II° Corso di Formazione per vice commissari in prova del Ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria, da tenersi dal 4 al 15 aprile, nella parte in cui la esclude, affisso in Sede, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) violazione di legge, totale carenza del procedimento, mancata comunicazione dell’atto di avvio del procedimento di esclusione, mancata comunicazione del provvedimento di esclusione, violazione art. 97 Cost., L. 241/90;

2) difetto assoluto di motivazione dell’atto di esclusione, ingiustizia manifesta;

3) incompetenza, l’atto di esclusione deve essere adottato dal capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell’istituto superiore di studi penitenziari;

4) eccesso di potere, contraddittorietà infraprocedimentale;

5) violazione di legge, art. 9 D. Lgs. 146/2000; violazione della durata legale del corso di formazione;

6) violazione di legge, art. 9 D. lgs. 146/2000; violazione del rapporto fissato dalla legge tra durata del corso e numero di giorni di assenza consentiti;

7) eccesso di potere, irragionevolezza, le assenze riguardano un periodo non fondamentale ai fini della formazione.

Successivamente ha proposto due atti di motivi aggiunti.

Con i primi, in data 22 aprile 2011, ha impugnato il sopravvenuto decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 18 aprile 2011, con il quale la ricorrente "è dimessa (…) dal 2° corso di formazione per vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria dal 10 marzo 2011…".

Con i secondi, depositati il 12.10.2011, ha impugnato il provvedimento del Direttore generale 10.5.2011 recante l’approvazione della graduatoria degli esami finali del corso riservato ai Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario del corpo di Polizia penitenziaria (bollettino ufficiale del Ministero Giustizia 17 del 15.9.2011).

Tanto premesso, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

124). Con un primo gruppo di motivi di ricorso l’interessata lamenta la mancata partecipazione al procedimento amministrativo in questione; in particolare, sostiene che l’Istituto ha meramente affisso l’elenco degli ammessi all’esame finale del corso, senza immettere il nominativo della ricorrente, con ciò privandola della possibilità di sostenere l’esame finale, della conseguente eventuale immissione in ruolo secondo l’ordine della graduatoria d’esame, e dell’effettiva attribuzione delle funzioni.

La ricorrente lamenta, altresì, il difetto assoluto di motivazione.

La prima censura non assume alcun rilievo ai fini della legittimità dell’atto, sia avuto riguardo alla comunicazione di avvio, comunque intervenuta in data 6.4.2011; e, comunque, stante l’evidente carattere vincolato del procedimento in questione, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale (prima) e dell’espressa previsione di cui all’art. 21 octies (poi) l. 241/1990.

Per la medesima ragione (vincolatività del provvedimento) anche l’onere motivatorio appare assolto dall’Amministrazione, che, seppur in forma sintetica, ha dato conto delle ragioni della propria determinazione.

Sul punto, la PA, nella nota difensiva depositata il 30.9.2011, chiarisce che "parte ricorrente è in una situazione per la quale è applicabile il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 10 del D. Leg.vo n. 146/2000. In proposito, il comma 2 stabilisce che: "il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso".

Dagli atti risulta (incontestabilmente e in disparte, per il momento, l’effettivo conteggio delle giornate) che la ricorrente ha superato la soglia dei trenta giorni di assenza per giustificato motivo. Dunque, la stessa, dimessa dal corso in atto, ha maturato (soltanto) il diritto ad essere ammessa al corso successivo.

3). Con il terzo vizio si lamenta l’incompetenza in quanto l’atto di esclusione dovrebbe essere adottato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell’istituto superiore di studi penitenziari.

L’art. 10, comma 4, regola la competenza a provvedere nel senso che "i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell’Istituto superiore di studi penitenziari dell’Amministrazione".

Anche questa prospettazione – in base al puntuale riscontro degli atti depositati – non merita condivisione.

567).Con un secondo gruppo di motivi la ricorrente contesta il calcolo effettuato dalla PA in relazione alle sue assenze e sostiene che l’effettiva durata del corso obbligatorio doveva essere contenuta nell’ambito dei dodici mesi solari.

Anche con i motivi aggiunti l’interessata precisa che il calcolo effettuato non è corretto e che, al più, le assenze effettivamente riscontrabili assommano a giorni 31.

Anche questi vizi non meritano positivo apprezzamento.

Sul punto, la PA, nella già citata nota difensiva depositata il 30.9.2011, chiarisce che la ricorrente (pur valutando alcuni errori nel conteggio) ha – comunque – superato la soglia dei trenta giorni di assenza per giustificato motivo; e non rileva che il corso abbia avuto una durata superiore ai previsti dodici mesi, non risultando essere fatto divieto che lo stesso, per presumibili ragioni organizzative, possa avere una durata superiore; cosicché l’assenza di un partecipante, non essendone prevista la rilevanza (ai fini della dimissione) in base a una proporzione fra la durata dell’assenza medesima e la durata complessiva del corso, ma essendone stabilita la rilevanza con riferimento a un numero determinato di giorni, comporta comunque, ove tale numero sia raggiunto, la prefigurata conseguenza negativa.

Dunque, la ricorrente doveva necessariamente essere dimessa dal corso in atto e poteva vantare soltanto il diritto ad essere ammessa al corso successivo.

Pertanto, nella fattispecie nessuna compressione dei suoi diritti si può configurare.

Con i motivi aggiunti la ricorrente ribadisce le argomentazioni già svolte e richiama il brillante superamento delle prove d’esame, alle quali è stata ammessa in virtù di decreto cautelare di accoglimento.

Come noto, ad avviso del Collegio, nel caso, come quello in esame, in cui il candidato venga ammesso, grazie ad una pronuncia non definitiva resa in sede cautelare a lui favorevole, agli esami orali e li superi, l’ammissione così disposta si limita a consentire la partecipazione dell’escluso alle prove orali, ma non può produrre anche gli effetti ritraibili da una pronuncia definitiva di merito, la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di annullamento della prova scritta, è in grado, da un lato, di restituire al concorrente escluso la pienezza dei diritti e, dall’altro, di costituire l’obbligo per la P.A. di attribuire allo stesso tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove di esame, divenute oramai inattaccabili.

Infine, per le considerazioni già svolte, è pure infondata la censura di illegittimità derivata sostenuta con gli ultimi motivi aggiunti.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i successivi motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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