Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;
ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;
CONSIDERATO che con esso i ricorrenti impugnano l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria come in epigrafe indicata, conseguente ad un’ordinanza di demolizione del 15 febbraio 2006 con la quale il Comune aveva ingiunto loro la demolizione ed il ripristino di opere di ristrutturazione consistenti in:
A) chiusura della scala esterna con aumento di superficie di mq. 11,00 circa;
B) realizzazione di un vano, mediante chiusura del lastrico solare. La superficie è di mq. 19,74 ed il volume di mc. 63,20;
C) rifacimento, con aumento dell’altezza della copertura con struttura mista, di un manufatto di epoca remota, distaccato dal fabbricato principale. L’intervento ha determinato un aumento di volumetria di mc. 12,30;
CONSIDERATO che avverso il provvedimento principalmente impugnato gli interessati deducono, con la prima censura la violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e seguenti e dell’art. 136 e seguenti c.p.c., lamentando che è mancato l’avvio del procedimento di ingiunzione di demolizione e che quest’ultima era stata notificata al solo ricorrente e non anche alla moglie anch’essa destinataria, in qualità di comproprietaria del bene, dell’ordine di demolizione;
RILEVATO che la censura è smentita in fatto dalla produzione documentale offerta dal Comune nonché dalla memoria di costituzione in giudizio dello stesso, che ha rappresentato di avere notificato una copia dell’ingiunzione personalmente al ricorrente e la seconda copia alla consorte con consegna nelle mani del figlio; e rilevato che anche l’aspetto di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non può essere condiviso sulla base del principio del raggiungimento dello scopo, dal momento che l’interessato, in particolare, è stato oggetto di sentenza n. 644/08 del 4 dicembre 2008 con la quale il Tribunale ordinario di Velletri lo ha condannato a demolire le opere di cui sopra, provvedendole a dissequestrarle, laddove egli si è astenuto dal darvi applicazione, sicché ben poteva aspettarsi o la demolizione di ufficio o l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001;
RILEVATO che non può essere condivisa neppure la seconda censura con la quale parte ricorrente fa valere la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, avendo l’amministrazione comunale disposto a suo tempo la demolizione quando il ricorrente non la poteva eseguire, perché l’immobile era sottoposto a sequestro, sequestro annullato soltanto con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 644 del 2008; la procedura è poi inficiata per la circostanza che la comunicazione di inottemperanza che doveva seguire decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione è illegittima essa stessa, sia perché protocollata in data 5 giugno 2006 antecedentemente allo scadere del termine previsto per ottemperare all’ordine di demolizione notificato il 9 marzo 2006, sia perché comunque non si sarebbe potuto ottemperare per la presenza del sequestro e perché comunicata ad uno solo dei proprietari e che comunque si era già verificato l’effetto di acquisizione al patrimonio ex lege al patrimonio comunale del bene;
RILEVATO che la censura appare superata dalla considerazione del Comune che comunque nessuno dei ricorrenti ha ottemperato alla ridetta sentenza del Tribunale di Velletri, dalla quale risulta peraltro che i lavori, in particolare, erano proseguiti pure dopo il sequestro del bene e con violazione dei sigilli;
E RILEVATO che, inoltre, in ordine alla correttezza dell’iter procedurale seguito dal Comune la sola comunicazione di inottemperanza all’ordine di demolizione non produce l’acquisizione ope legis al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dovendo essere seguita da un espresso atto di acquisizione al patrimonio comunale, come per costante giurisprudenza sull’argomento: "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto" (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200 e TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597)";
RILEVATO che con le ulteriori censure dalla terza alla quinta i ricorrenti propongono la violazione degli articoli 33, 34 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, lamentando che la sanzione pecuniaria doveva essere applicata prima dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, che l’irrogazione della sanzione pecuniaria doveva essere adottata solo ove la demolizione pregiudicasse la stabilità delle opere conformi e non per motivi diversi quale quello che "l’opera si colloca all’interno di proprietà private di residenze occupate da nuclei familiari" e che la sanzione è inoltre annullabile in quanto applicata per l’ammontare pari a E. 73.000,00 circa e non nella misura della metà della sanzione stessa;
CONSIDERATO ancora che, in presenza della citata sentenza del Tribunale di Velletri n. 664 del 2008, constatato che i ricorrenti non hanno ad essa ottemperato, il Comune ha del tutto correttamente proceduto alla irrogazione della sanzione pecuniaria sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, in base al quale l’Ente ha constatato che il ripristino dello stato dei luoghi non era possibile, esattamente come stabilito dall’art. 33, comma 2 del D.P.R. n. 380, dal momento che i ricorrenti avevano proceduto, tra gli altri, alla chiusura di una scala esterna di preesistente immobile ed alla chiusura del lastrico solare, opere che non potevano essere demolite senza pregiudizio per la stabilità della intera costruzione;
CONSIDERATO infine che anche l’aspetto delle censura relativo alla violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, e secondo cui illegittimamente sarebbe stato determinato l’ammontare della sanzione, appare non condivisibile, atteso che il provvedimento impugnato è motivato accuratamente circa i parametri con cui la sanzione è stata formata "Visto che il valore di mercato è stato determinato con riferimento alla data di ultimazione lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso (dicembre 2005) sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione risulta essere pari ad Euro 1198,87" laddove la norma prescrive, appunto, che " il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso,", sicché pure sotto tale profilo la censura relativa va respinta;
CONSIDERATO che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti F.P. e D.S.P. in solido al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Albano Laziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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