T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-11-2011, n. 9082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso in epigrafe, presentato davanti al Tar del Molise e successivamente riassunto davanti a questo Tribunale, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, n. DVADEC2010000843 del 18.11.2010, con cui si è espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato nel Comune di Venafro presentato da M. s.r.l, unitamente al presupposto parere della Commissione V.I.A.V.A.S. n. 374 del 30.10.2009, assumendone l’illegittimità sotto diversi profili;

Ritenuto in particolare che, con il primo motivo di ricorso, si lamenta il contrasto del decreto impugnato, e del presupposto parere favorevole della Commissione VIAVAS del 30.10.2009 (che ha sostituito con modifiche il precedente parere n. 754 del 2.2.2006, rispetto al quale dunque non sussiste un interesse all’impugnazione, pur essendo il gravame esteso formalmente anche avverso detto atto), con il parere negativo reso dalla regione Molise, da considerarsi vincolante e in assenza, fra l’altro, di adeguata motivazione;

Considerato in proposito che, a differenza di quanto asserito da parte ricorrente, come già affermato dalla giurisprudenza della sezione (cfr. Tar Lazio II, 8.9.2010 n. 32176), per interventi soggetti a v.i.a. statale, il parere della regione assume carattere consultivo/collaborativo e non vincolante, anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 25 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006;

Ritenuto, però, che il parere negativo della regione Molise è stato esaminato soltanto in occasione della formazione del primo parere della Commissione VIA n. 754 del 2.2.2006 mentre, in occasione della formazione del nuovo parere (n. 374 del 30.10.2009), a seguito della presentazione da parte di M. di nuovo progetto, con modificazioni, il parere negativo regionale non risulta adeguatamente apprezzato in relazione ai profili di novità e diversità della nuova istanza di autorizzazione riferita al secondo progetto, essendosi limitata la commissione procedente a richiamare gli apprezzamenti e le valutazioni espresse in occasione della prima pronuncia e con riguardo ad un progetto differente;

Ritenuto che, il parere VIAVAS del 30.10.2009, con il quale si afferma solamente che il parere della regione non introduce nuovi elementi di valutazione, risulta quindi inficiato dal vizio di difetto di motivazione nella sola parte in cui non reca adeguata esplicitazione delle ragioni per le quali, a fronte del nuovo progetto modificato da parte di M., il nuovo parere negativo della regione del 17.11.2006 (motivato in relazione al forte impatto ambientale dell’opera) non sia stato comunque ritenuto ostativo di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, laddove una completa ed esaustiva valutazione dei profili di apprezzamento introdotti dall’autorità regionale avrebbe dovuto essere reiterata – ed adeguatamente esplicitata – in occasione del procedimento avviato in esito alla rinnovata istanza presentata con riguardo ad un progetto modificato in relazione a punti significativi proprio sul piano dell’impatto ambientale;

Ritenuto che gli ulteriori motivi di gravame sono infondati, atteso che le previsioni del piano energetico ambientale regionale non assumono valore vincolante in un procedimento di compatibilità ambientale appartenente alla competenza statale e relativo ad una istanza di autorizzazione precedente alla sua entrata in vigore (sul punto della irretroattività del piano, in quanto avente carattere normativo, cfr. Tar Sicilia Palermo 9.2.2010 n. 1775) mentre gli apprezzamenti di carattere tecnico discrezionale, che costituiscono il contenuto tipico del parere impugnato, non sono suscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità, in assenza di profili di manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti e a fronte di una motivazione che, sul punto, appare esaustiva;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso va accolto nei limiti sopra segnalati, con conseguente pronuncia di annullamento del decreto impugnato e del pregresso parere della Commissione VIAVAS n. 374 del 30.10.2009 per insufficienza della motivazione nella parte indicata e con salvezza delle ulteriori determinazioni delle autorità competenti;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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