Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. O.G. ha presentato, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Napoli, in riforma della condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 81 cpv c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta equivalente la attenuante di cui al comma quinto di quest’ultima disposizione rispetto alla recidiva contestata, ha determinato la pena a lui inflitta nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro diecimila di multa.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità e in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva.

2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze, oltre che formulate in termini generici, non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente ricordare che, come già affermato in diverse occasioni da questa Corte (vedi per tutte Sez. 6, 7.1.2008 n.52, P.G. Firenze c. Ali Mohamed), alla luce della sentenza n. 192/2007 della Corte Costituzionale, una lettura costituzionalmente adeguata del novellato art. 69 c.p. induce a ritenere che il giudice di merito conservi immutato, con l’unica eccezione delle ipotesi previste dall’art. 99 c.p., comma 5, il potere di apprezzare la rilevanza della recidiva nel caso concreto; e nel concreto sia chiamato a valutare la "significatività" del nuovo episodio criminoso, per stabilire all’esito di tale delibazione l’applicabilità o la non applicabilità della recidiva. Ove decida per l’applicabilità, procederà di seguito al giudizio di comparazione della recidiva con le eventuali circostanze attenuanti, da eseguire nel rispetto dell’art. 69 c.p., comma 4 (che esclude la prevalenza delle attenuanti nella ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 4); mentre, ove ritenga l’inapplicabilità, non vi sarà ovviamente alcuno spazio per il giudizio di comparazione e si terrà conto soltanto delle attenuanti. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata rende evidente che il giudicante ha, con argomentazioni logiche ed approfondite, ritenuto pienamente applicabile la recidiva contestata in considerazione della non trascurabile pericolosità del fatto per le sue modalità di esecuzione e dei gravi e reiterati precedenti penali del prevenuto.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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