Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6139 Turni e orari d’apertura

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto il ricorso in primo grado proposto dall’odierno appellante, titolare di farmacia privata in Comune di Livorno, per l’annullamento di atti del Comune stesso e degli atti presupposti dell’Azienda A.U.S.L. n° 6 di Livorno e dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno relativi alla articolazione degli orarii di apertura delle farmacie, nonché per il conseguente risarcimento del danno.

2. – Ricorre in appello l’originario ricorrente, lamentando che erroneamente è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso di primo grado nel suo petitum di annullamento ed insistendo sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati e sulla domanda di risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Livorno.

Non si sono invece costituiti, benché ritualmente intimati, l’Azienda A.U.S.L. n° 6 di Livorno e l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno.

Le parti costituite hanno ampiamente argomentato a sostegno delle rispettive tesi con successive memorie.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 21 ottobre 2011, alla quale il Presidente ha indicato alle parti la questione, rilevata d’ufficio, di inammissibilità del ricorso per irrituale e tardivo deposito dello stesso.

3. – Il ricorso è inammissibile per mancato tempestivo suo deposito.

E’ sufficiente richiamare in proposito anzitutto il pacifico principio, secondo cui il rapporto processuale si instaura, nel giudizio amministrativo, con il deposito del ricorso notificato, nonché il disposto dell’art. 36, comma 4, t.u. Cons. St. (applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma negli stessi termini v. oggi l’art. 94 del c.p.a.), a norma del quale prova della rituale notifica del ricorso deve essere depositata a cura del ricorrente, unitamente all’originale del ricorso; e tali "modi" (così come il relativo termine di trenta giorni successivi all’ultima notificazione) "debbono essere osservati a pena di decadenza" (comma 5 dell’art. 36 cit.).

Orbene, "la prova delle eseguite notificazioni" (da depositarsi, come s’è visto, contestualmente all’originale del ricorso "a pena di decadenza") non può che consistere nella prova della rituale instaurazione, nei términi di legge, del contraddittorio, che, com’è noto, si realizza per il ricorrente col compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario (v. sentenza n. 477 del 2026 novembre 2002 della Corte costituzionale e, successivamente, la legge n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. c), che ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. – relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale – l’u.c., che risulta così formulato: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto).

Pertanto, l’art. 36 t.u. Cons. St., con riferimento alle modalità ed al termine per il deposito del ricorso in appello, deve essere inteso nel senso che nel termine di trenta giorni dal tempo dell’ultima notificazione (quest’ultimo da intendersi nel senso del momento in cui la notificazione stessa si realizza per il destinatario) è necessario e sufficiente, ai fini della corretta instaurazione del rapporto trilatero che costituisce l’essenza stessa del rapporto processuale, che il ricorrente depositi l’originale del ricorso, unitamente alla prova dell’avvenuta consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre la prova del perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario (utile alla verifica non solo della produzione degli effetti che alla notificazione sono ricollegati alla luce del principio della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni come dalla Corte Costituzionale chiarito con Ordinanza n. 97 dell’8 – 12 marzo 2004, ma anche del rispetto del termine per il deposito prescritto dalla norma) può poi esser data, in applicazione dell’art. 372 c.p.c., in un momento successivo, fino all’udienza di discussione.

Da quanto sopra illustrato deriva che il deposito del ricorso privo, nei termini di legge, della prova dell’avvenuta sua consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, non potendo in tal caso ritenersi esistente la domanda rivolta al Giudice; né tale declaratoria può ritenersi esclusa dall’eventuale costituzione della controparte intimata (nella fattispecie peraltro intervenuta solo ad opera di una delle parti appellate), posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentorii, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (Cass., S.U., n. 11003 del 2006; Cass., n. 1603 del 2010; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 98).

Venendo ora al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha depositato in data 22 aprile 2010 copia ("velina uso iscrizione") del ricorso (e non l’originale, come richiesto dalla norma), omettendo di allegare allo stesso (come pure prescritto dalla norma) "prova delle eseguite notificazioni" e cioè quanto meno della intervenuta consegna agli ufficiali giudiziarii del ricorso medesimo ai fini della notificazione; né, anche a voler ammettere l’ammissibilità della non contestualità del deposito del ricorso e di quello della indicata prova, siffatta prova dell’avvenuta notifica è stata depositata successivamente nel termine perentorio stabilito dalla legge per il deposito del ricorso.

Da tanto deriva l’inidoneità dell’indicato deposito a stabilire un valido contatto tra la parte interessata ed il Giudice e dunque alla costituzione del rapporto processuale.

Quanto alla successiva costituzione effettuata con il deposito, in data 7 ottobre 2010, dell’originale del ricorso corredato di prova delle eseguite notificazioni e della validità delle stesse (in cui si risolve la produzione dell’avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale), la stessa è affetta da insanabile irregolarità, essendo stato tale deposito effettuato oltre il veduto termine perentorio di trenta giorni dall’ultima delle notifiche (intervenuta il 26 aprile 2010), laddove, come si è visto, la sequela dei precitati adempimenti deve aver luogo entro termini stabiliti a pena di decadenza.

4. – Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che, rappresentando comunque un’ipotesi di soccombenza, determina, come di norma, la condanna alle spese nei confronti della controparte costituita, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’appellante alla rifusione di spese ed onorarii nei confronti del Comune di Livorno, liquidandoli in complessivi Euro 3.000,00=.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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