Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Almenno San Salvatore ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.D., imputato del delitto di ingiurie, commesso, secondo quanto riportato erroneamente in sentenza, il 6 maggio 2006, mentre risulta dagli atti commesso in realtà il (OMISSIS), con querela presentata il 7 maggio 2008, per estinzione del reato a seguito di tacita remissione di querela in quanto la persona offesa querelante non era comparsa all’udienza, dopo aver ricevuto esplicito avvertimento che la sua assenza sarebbe stata considerata come manifestazione tacita di non voler insistere nell’istanza di punizione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, che deduce violazione di legge ed in particolare dell’art. 152 c.p. secondo cui la remissione tacita della querela può avere solo natura extraprocessuale non potendosi inferire una volontà di remissione dell’istanza di punizione da un comportamento quale la mancata comparizione all’udienza del querelante nell’ambito del procedimento iniziato con citazione ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, come statuito dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Risulta peraltro, da nota della stazione carabinieri di Villa d’Alme inviata a questa Corte il 30 maggio 2011, che in date 24 e 25 febbraio 2010 erano intervenute rispettivamente la remissione della querela e l’accettazione da parte del prevenuto, atti dei quali era stata data notizia il 25 febbraio 2010 alla Procura della Repubblica di Bergamo ed il 6 maggio 2010 alla Procura Generale presso la Corte d’appello di Brescia, mentre la sentenza impugnata era stata pronunciata l’8 marzo 2010.
Il delitto de quo si è quindi estinto in data anteriore alla pronuncia della sentenza di merito per remissione di querela con dichiarazione regolarmente raccolta dalla polizia giudiziaria ed accettazione del prevenuto, manifestata con le medesime modalità.
A fronte di una tale situazione, pur dovendosi convenire con il Procuratore generale ricorrente sull’infondatezza delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, per i motivi rappresentati in ricorso, l’impugnazione non può raggiungere alcun risultato essendo emersa una situazione, non conosciuta dal giudicante, comportante l’estinzione del reato, così che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata nella sua parte dispositiva è del tutto in linea con l’evoluzione del procedimento, anche con riferimento alla condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, ed il ricorso del Procuratore generale si manifesta come inammissibile per carenza di interesse, sopravvenuta alla presentazione del ricorso, di data anteriore alla trasmissione a quell’ufficio della notizia della intervenuta remissione di querela.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.