Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) – Con l’appello in epigrafe le società Turismo 2000 s.r.l. e SA.BA s.r.l. hanno proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania n. 309 del 27 febbraio 2006. Le società appellanti hanno premesso che hanno partecipato alla procedura per ottenere le agevolazioni riguardanti le iniziative imprenditoriali private incluse nel "Patto territoriale delle Aci" ai sensi dell’art. 2, commi 203 e seguenti della legge n. 662/1996; che nel maggio 2000 è stata approvata una graduatoria nella quale sono stati ritenuti ammissibili 84 progetti, di cui sono stati ammessi al finanziamento solo i primi 52; che, dei tre progetti da esse presentati, solo uno, proposto dalla società Turismo 2000 è stato finanziato, mentre quello della società Sa.Ba si è collocato al 64° posto della graduatoria e altro ancora della Turismo 2000 si è collocato al 66° posto.
Hanno soggiunto che con i ricorsi n. 4273 e 4274 del 2004 hanno impugnato il decreto ministeriale del 26 febbraio 2004, concernente l’approvazione del patto territoriale con 52 interventi, e col ricorso n. 563 del 2005 il decreto ministeriale di rettifica della copertura finanziaria; che con la sentenza appellata, il T.A.R. ha respinto i primi due ricorsi e dichiarato il terzo ricorso inammissibile per carenza d’interesse, in quanto l’eventuale scorrimento della graduatoria non avrebbe consentito ai progetti delle società ricorrenti di graduarsi in posizione utile.
2) – Ciò posto, le appellanti hanno dedotto avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi di censura:
a) – ha errato il T.A.R nel ritenere che "ove tale punteggio diverso e aggiuntivo fosse stato previsto, i progetti de quibus non avrebbero potuto avvantaggiarsene e che è incontestata la circostanza che i progetti non ammessi al finanziamento non erano conformi agli strumenti urbanistici";
3) – ha errato il T.A.R. nel dichiarare il difetto di interesse, avendo le società appellanti interesse al miglioramento della graduatoria.
4) – Resiste al ricorso il Ministero delle attività produttive con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
5) – L’appello è infondato.
6) – Quanto al primo motivo di appello, vanno condivisi i rilievi del T.A.R.
Se i progetti proposti dalle società appellanti non risultavano conformi agli strumenti urbanistici, non è dato scorgere l’utilità che avrebbero potuto ricevere le appellanti medesime da una modifica del bando, nel senso cioè di eliminare l’asserita illogicità consistente nella previsione di nessun punteggio per la conformità urbanistica a fronte di 10 punti per la compatibilità territoriale.
7) – Infine, è infondato il secondo motivo di appello.
Il motivo di censura non considera che lo scorrimento della graduatoria costituisce esercizio di una potestà discrezionale che non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l’obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (cfr., di recente, C.d.S., sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8369).
Non avendo esercitato l’Amministrazione siffatta potestà, la collocazione in un posto più vicino a quello dell’ultimo dei vincitori non sarebbe per le appellanti di alcuna utilità.
Va, comunque, osservato che, se come sostenuto nella memoria depositata il 7 aprile 2011 in vista della data di discussione dell’appello, sono state escluse dalla graduatoria altre numerose imprese, si da rendere probabile l’inserimento al loro posto delle appellanti, queste ultime ben potranno rivolgersi all’Amministrazione per chiedere di adottare un provvedimento di scorrimento.
8) – In conclusione per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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