Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102, prevede l’istituto della cd. "emersione", detta altrimenti anche "legalizzazione", ovvero una sanatoria straordinaria, a date condizioni, degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea i quali fossero irregolarmente presenti sul territorio nazionale e alla data del 30 giugno 2009 fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di assistenza familiare o di lavoro domestico, alle dipendenze di datori di lavoro cittadini dell’Unione, ovvero anche non appartenenti alla stessa, purché in tale ultimo caso in possesso dello status di lungosoggiornante, e con rapporto tuttora in essere alla data di presentazione della domanda.
M.B., odierno ricorrente, cittadino della Repubblica Islamica del Pakistan, ha ritenuto di poter beneficiare di tale istituto, allegando di avere lavorato per il periodo di tempo previsto in una delle qualifiche previste alle dipendenze di un connazionale, certo M.S., il quale risulta aver presentato la relativa domanda (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).
A fronte di ciò, M.B. riceveva peraltro il provvedimento negativo meglio indicato in epigrafe, motivato con il presunto carattere fittizio del rapporto di lavoro in questione, desunto da una non meglio precisata "documentazione agli atti" (doc. 1 ricorrente, cit.).
Avverso tale provvedimento, M.B. propone impugnazione con ricorso notificato il 29 dicembre 2010 e articolato in unico motivo di eccesso di potere, nel senso che il diniego non sarebbe in alcun modo motivato.
Ha resistito l’amministrazione, con atto e relazione del 27 gennaio 2011, ed ha domandato la reiezione del ricorso, rifacendosi agli atti di una indagine di p.g., la quali confermerebbe quanto affermato nel provvedimento.
Con ordinanza 10 febbraio 2011 n°157, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha contestualmente fissato udienza per la trattazione del merito all’udienza del giorno 26 ottobre 2011, alla quale ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto, nei termini di cui appresso.
1. In termini generali, è del tutto noto che la motivazione di un qualunque provvedimento amministrativo deve consentire di in modo agevole di ripercorrere il percorso logico seguito nell’emanare il provvedimento stesso: sul principio, si veda per tutte C.d.S. sez. V 11 novembre 2005 n°6347. La regola è intesa in modo ampio, nel senso che la motivazione si considera presente in tutti i casi in cui anche "a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni… della determinazione assunta", come affermato ad esempio da C.d.S. sez. IV 10 maggio 2005 n°2231, purché -come è ovvio- tale ricostruzione sia possibile, e non meramente ipotetica o congetturale.
2. L’onere di motivazione poi, come previsto in modo espresso dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n°241, può essere assolto anche con il rinvio esplicito ad uno degli atti del procedimento, cd. motivazione per relationem: come dispone il comma 3 dell’articolo in questione, infatti, "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama". In proposito, come ha chiarito la giurisprudenza, l’atto richiamato deve essere offerto in copia o per lo meno in visione, e ciò su istanza di parte, si che non può dolersi di un difetto di motivazione chi non possa provare di avere richiesto l’accesso all’atto e di non essere stato in ciò soddisfatto: così sul punto C.d.S. sez. IV 24 dicembre 2007 n° 6653 e 20 ottobre 2000 n° 5619.
3. Alla luce dei principi appena delineati, l’unico motivo di ricorso è infondato e va respinto. L’amministrazione, con una relazione prodotta in data 8 agosto 2011, ovvero per inciso posteriormente all’ordinanza cautelare citata in premesse, ha fatto pervenire una comunicazione notizia di reato formata il 18 novembre 2009 dalla Stazione Carabinieri di Iseo, completa degli allegati. Fra gli stessi, compaiono due distinti verbali di sommarie informazioni testimoniali, entrambi resi lo stesso 18 novembre rispettivamente dall’odierno ricorrente e da certo M.I.. In tali verbali, l’odierno ricorrente asserisce di non aver mai prestato alcuna attività lavorativa per il proprio presunto datore di lavoro prima del 23 settembre 2009; M.I. dichiara invece di essere cugino del ricorrente stesso e di aver pagato il contributo richiesto dalla legge al presunto suo datore di lavoro per presentare una richiesta di legalizzazione fittizia.
4. In tali termini, emerge anzitutto che sotto il profilo sostanziale effettivamente la richiesta di legalizzazione per cui è causa non poteva essere accolta, se non altro perché il ricorrente stesso ammette di non aver prestato lavoro nel periodo considerato utile per la sanatoria. Sotto il profilo formale, poi, non è stato nemmeno dedotto che la "documentazione agli atti" sulla quale il diniego si fonda non fosse costituita dagli atti di indagine appena descritti, sì che i requisiti della motivazione per relationem sono soddisfatti, nel senso che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di chiederne e ottenerne copia.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.