Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 8226 Effetti del fallimento per i creditori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

In esito a domanda proposta dalla banca SanPaolo Imi s.p.a. il giudice delegato al fallimento della Sementificio Molino Rovato Sud s.r.l. ha ammesso la medesima allo stato passivo per l’importo di L. 219.856.118 in via chirografaria, oltre interessi fino alla data della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli il 25.1.1995, rigettando invece la domanda di riconoscimento degli interessi fino alla data della successiva sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Foggia il 3.7.1996 in seguito alla individuazione di tale ufficio giudiziario quale giudice competente ad opera dalla Corte di cassazione in sede di regolamento per conflitto positivo di competenza. L’opposizione della banca è stata respinta dal Tribunale ma la decisione è stata riformata dalla Corte di appello che ha accolto la domanda introduttiva riconoscendo gli interessi fino alla data della seconda sentenza di fallimento.

Contro la decisione ricorre per cassazione la curatela con un unico motivo sostenendo l’erroneità della sentenza in presenza di una successione di procedure concorsuali.

Resiste l’intimata e propone ricorso incidentale dolendosi dell’avvenuta compensazione delle spese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere preliminarmente riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

La questione che viene proposta nel presente giudizio attiene alla individuazione del momento in cui, per effetto del disposto della L. Fall., art. 55, si verifica la sospensione del corso degli interessi, nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento ne segua un’altra ad opera del tribunale dichiarato competente in esito alla risoluzione in suo favore del conflitto positivo di competenza.

Il dubbio interpretativo, che più non si pone per le procedure disciplinate dalla riforma in quanto dal disposto degli artt. 9 bis e 9-ter si evince chiaramente che il procedimento instaurato avanti al tribunale competente è la prosecuzione di quello eventualmente iniziato in precedenza avanti al tribunale dichiarato incompetente, tanto da non essere necessaria una nuova dichiarazione di fallimento (Sez. 1, ord. 31 maggio 2010, n. 13316), è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite che hanno enunciato il principio, cui il Collegio intende pienamente aderire, secondo cui "Con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi della L. Fall., art. 55, nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente (dalla S.C. in sede di conflitto positivo virtuale di competenza, come nella specie, o di regolamento facoltativo), segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte dei tribunale designato (dalla S.C.) competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo: nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nella assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l’art. 9 bis introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della L. Fall., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata dei processo e della garanzia del processo giusto ( art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi (Cassazione civile, sez. un., 18/12/2007, n. 26619; conforme sez. 1^, 11/06/2008, n. 15560).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con conseguente assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale afferente alla regolazione delle spese, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettato l’appello.

La circostanza che la richiamata giurisprudenza sia successiva alla pronuncia d’appello e al ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese per entrambe le predette fasi.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *