Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale con sentenza del 12 gennaio 2010, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Albano Laziale del 2 aprile 2008 ed ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali ascritto a G.P..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla nullità della notifica del decreto di citazione al giudizio d’appello;
b) la carenza di motivazione in merito al mancato proscioglimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo non può essere preso in considerazione a cagione della mancanza d’interesse alcuno, in capo al ricorrente, per una pronuncia di mero rito allorquando sia stata, di converso, emessa nei suoi confronti una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
3. Il secondo motivo perchè, in presenza di una già rilevata causa di estinzione del reato, non sono deducibili, in sede di legittimità, vizi di motivazione poichè questi comporterebbero un inevitabile rinvio della causa al Giudice di merito, in contrasto con l’obbligo di immediato proscioglimento stabilito proprio dal citato art. 129 c.p.p. (in tal senso, fra le altre, v. Cass. Sez. 1, 27 ottobre 2003 n. 4177, Sez. 4, 18 settembre 2008 n. 40799 e Sez. 5, 24 marzo 2009 n. 14522).
4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
5. Alla parte civile non deve liquidarsi nulla per le spese sostenute nel presente giudizio, in considerazione della sua i carenza d’interesse, in difetto di statuizioni sugli effetti civili contenute nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Nulla per le spese richieste dalla parte civile.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.