Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza in data 10.05.2011, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica il 2.04.2011 con la quale era stata applicata, in luogo della custodia cautelare richiesta, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di C.R., applicava nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C.R., a mezzo del difensore, deducendo l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale.
Segnatamente, la parte rileva che il Collegio ha omesso di considerare il lungo lasso temporale trascorso dall’ultimo reato consumato dal prevenuto, il collaborativo comportamento processale e le patologie invalidanti che affliggono il soggetto (diabete, psoriasi, obesità ed asma), che l’esponente ritiene incompatibili con il regime carcerario.
Oltre a ciò, il deducente assume che il Tribunale non abbia considerato il fatto nuovo, dato dalla convivenza del C. con la anziana madre; e neppure i positivi risultati conseguiti dal prevenuto, rispetto allo stato di dipendenza tossicologica. La parte chiede che la Suprema Corte annulli l’ordinanza impugnata, consentendo al C. di rimanere agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Invero, il Tribunale di Roma, nel provvedimento impugnato, sviluppa un articolato ragionamento, afferente alla scelta della misura di cautela adeguata alla natura ed al grado delle esigenze emergenti dal caso di specie, logicamente conferente e perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. In particolare, come subito si vedrà, il Collegio ha compiutamente censito – ai fini del giudizio cautelare – le circostanze richiamate dal medesimo esponente nel ricorso che occupa.
Osserva primieramente il Tribunale che l’imputato, con sentenza dell’8.4.2011, è stato ritenuto responsabile del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione oltre la multa.
Il Collegio, pur dando atto del collaborativo comportamento processuale dell’imputato – il quale aveva ammesso che la somma di denaro pari ad Euro 900,00 rinvenuta presso l’abitazione era provento di spaccio – ha considerato che le accertate modalità della condotta criminosa evidenziano il carattere professionale della stessa. Ciò in quanto risulta dagli atti che C. aveva preso in affitto una abitazione ed aveva adibito detto alloggio a luogo di custodia e preparazione delle dosi di sostanza stupefacente da cedere a terzi.
Oltre a ciò, il Collegio ha considerato che lo stato di tossicodipendenza del prevenuto e l’assenza di un lavoro stabile costituiscono allarmanti condizioni di spinta a delinquere, avendo C. eletto l’attività di cessione a fonte esclusiva di reddito.
Il Tribunale ha quindi rilevato che la recentissima locazione di un immobile smentiva l’assunto difensivo, volto a ritenere che l’imputato versasse nella assoluta necessità di assistere l’anziana madre.
Sulla scorta dei superiori rilievi il Tribunale ha conclusivamente considerato: che C. aveva organizzato un discreto traffico di sostanze stupefacenti, con modalità replicaci anche presso una diversa abitazione; e che le patologie che affliggono il prevenuto non risultano invalidanti nè presentavano profili di incompatibilità, rispetto al regime carcerario.
4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. La Cancelleria viene demandata per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.