Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6027 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S. conveniva in giudizio presso il Tribunale del lavoro di Ragusa l’AMIU (Azienda municipalizzata Igiene urbana di Vittoria) esponendo di aver operato alle dipendenze di questa svolgendo in concreto mansioni proprie di Direttore in occasione di assenze dei titolari o nei casi di vacatio dei relativi ruoli e comunque per periodi superiori ai tre mesi. Chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore ed il relativo trattamento economico.

Con sentenza del 23.4.2004 il Tribunale di Ragusa dichiarava il diritto del M. alla qualifica di Direttore dell’Amiu di Vittoria ed al corrispondente trattamento economico dal 1.3.1992.

Sull’appello della Amiu la Corte di appello di Catania, con sentenza del 10.1.2008 e in parziale riforma dell’appellata sentenza, rigettava la domanda del M. relativa al riconoscimento della chiesta qualifica dirigenziale, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale rilevava, sulla base del sistema normativo vigente e dello statuto aziendale, la piena operatività della regola del concorso pubblico e quindi la non operatività dell’art. 2103 c.c., in relazione alla mansione di Direttore rivendicata. Circa le differenze retributive la Corte riteneva che le stesse spettassero alla luce delle dichiarazioni rese dai testi circa le mansioni svolte dal ricorrente, effettivamente proprie della qualifica di Direttore;

lo stesso era stato per tale attività anche condannato in sede penale. Fondamento di tale attribuzione era non solo l’art. 2103 c.c. ma anche l’art. 36 Cost..

Ricorre l’Amiu con tre motivi, resiste il M. con controricorso, le parti hanno proposto memorie difensive.

Motivi della decisione

L’AMIU ha proposto tre motivi; con il primo si allega la violazione di legge per violazione degli artt. 101, 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, anche in relazione all’art. 24 Cost.. L’art. 36 Cost., non era mai stato invocato da parte del M..

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: non era stata provata e motivata la prevalenza delle mansioni di Direttore sulle altre mansioni svolte dal M..

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c.: non si era motivato circa l’effettivo rilievo delle dichiarazioni rese dai testi P. e S., già giudicate irrilevanti in primo grado. Non vi era stato quel vaglio critico in ordine alle dichiarazioni testimoniali specificamente richiesto nei motivi di appello.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività così come eccepito dal parte della difesa dell’intimato M..

Risulta dagli atti che il ricorso in cassazione è stato notificato il 23.2.2008 (con richiesta di notifica lo stesso giorno), mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21.2.2008; – pertanto si è notificato (e si è richiesta la notifica) del ricorso in cassazione dopo la scadenza del termine annuale così come determinato ex art. 155 c.p.c.. Il 21.2.2009 risulta essere un sabato, ma le modifiche introdotte con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f, per cui – anche per quanto riguarda la giornata del sabato – si deve applicare la regola per cui il termine viene spostato al giorno feriale successivo, operano solo per i procedimenti instaurati successivamente al 1.3.2006 (nel caso di specie il procedimento è stato instaurato il 1998); la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, ha stabilito, poi, che la detta disposizione si applichi anche ai giudizi pendenti alla data del 1.3.2006, ma alla stessa non può essere dato un rilievo retroattivo in mancanza di elementi in tal senso (ex art. 11 preleggi, comma 1) e pertanto non può applicarsi a quei termini che risultino già scaduti, come nel caso in esame, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha univocamente affermato: "vero è che il Legislatore è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo, alla L. n. 269 del 2009, art. 58, comma 3, che l’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006;

ma tale disposizione – come anche la dottrina non ha mancato di considerare – deve essere interpretata in conformità al precetto di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, cioè nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della precedente disposizione transitoria e, quindi, un automatico effetto retroattivo, conseguendone che la norma potrà trovare applicazione soltanto per il futuro, e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a procedimenti pendenti al 1 marzo 2006, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che a tale data risultino già scaduti (cfr. Cass. n. 15636 del 2009, cit.). E mette conto osservare, al riguardo, che tale scadenza si verifica "di fatto", non potendo quindi assumere rilievo che la decadenza non sia stata ancora riscontrata nel giudizio con la eventuale pronuncia di inammissibilità, che ha solo un effetto dichiarativo di un fatto già verificatosi, quale, nella specie, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 6212/2010; cfr. anche cfr.

Cass., n. 15636/2009). Conseguentemente al momento di entrata in vigore dell’art. 58 il termine annuale di impugnazione era scaduto essendo ancora inoperante la norma che prevede anche per il sabato la prorogalo dei termini al lunedì successivo per procedimenti come quel lo in esame.

Si deve conseguentemente dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vano liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 50,00 per esborsi e per onorari di avvocato in Euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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