Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38814 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.L., indagato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 e art. 80 – in quanto sorpreso a trasportare, provenendo dalla Grecia, kg. 45,640 di sostanza stupefacente del tipo cocaina all’interno dell’autoarticolato di cui era alla guida (di proprietà della ditta di cui era dipendente), occultata in un incavo ricavato da uno dei bancali di mattonelle che costituivano il carico dell’automezzo -, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, del 3 maggio 2011, che ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 4 aprile 2011 dal Gip del Tribunale di Pesaro.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di sussistenza della gravita indiziaria, affermata dal tribunale attraverso la valorizzazione di elementi privi di rilievo probatorio, e la elusione di altri che andavano in direzione contraria rispetto alla tesi accusatoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, essendo inesistente il vizio dedotto.

Del tutto legittimante, invero, il giudice del riesame ha ritenuto che la presenza, sull’autoarticolato di cui l’indagato era alla guida, di una notevolissima quantità di sostanza stupefacente, opportunamente occultata, fosse circostanza significativa in termini di gravita indiziaria, tale da giustificare ampiamente l’adozione del provvedimento restrittivo. Il tutto, ovviamente, allo stato degli atti, e salva la possibilità che ulteriori emergenze probatorie possano modificare, in favore dell’indagato, il quadro probatorio acquisito. Osservazione, quest’ultima, svolta dal giudice del riesame nel contesto della motivazione, che certamente non presenta nessuna delle implicazioni ipotizzate dal ricorrente; tantomeno può ritenersi illogica e contraddittoria rispetto alle valutazioni eseguite dal tribunale in tema di gravita indiziaria, posto che del tutto ovvio sembra la teorica, ma sempre incombente, eventualità che dal prosieguo delle indagini possano emergere circostanze idonee a modificare il quadro probatorio.

Non ha omesso, peraltro, lo stesso tribunale, di esaminare la tesi difensiva dell’indagato e la sua asserita inconsapevolezza della presenza della droga sull’autocarro, ed ha ritenuto le sue discolpe inverosimili anche alla luce delle modalità del trasporto, caratterizzate dal carico dei bancali in due riprese, l’ultimo dei quali avvenuto poco prima dell’imbarco per l’Italia, e dalla inspiegabile presenza, sui luoghi di carico, della persona alla quale lo stesso avrebbe dovuto essere consegnato in Italia.

Del tutto estranee al giudizio di legittimità sono, poi, le osservazioni del ricorrente circa il mancato inoltro al tribunale del riesame di atti d’indagine non meglio specificati, della cui assenza egli avrebbe dovuto dolersi proprio nella sede di riesame, ovvero quelle dirette a proporre una interpretazione dei fatti diversa da quella svolta dal giudice del riesame, che si presenta del tutto coerente rispetto alle emergenze probatorie in atti.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell’istituto penitenziario competente affinchè provveda nei termini stabiliti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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