Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 27-10-2011, n. 38848 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di R.P. avverso il sequestro probatorio" di medicinali e dispositivi medici contrassegnati con la dicitura "Confezioni ospedaliere", operate all’interno dei locali adibiti a studio odontoiatrico del predetto R. sito in (OMISSIS), da parte della pg in data (OMISSIS) e convalidato dal PM presso il Tribunale di Cassino con decreto del 17- 12-2010, il Tribunale del riesame di Frosinone, con ordinanza in data 20-01-2011, rigettava detta richiesta, ribadendo la sussistenza del "fumus" del reato di cui all’art. 314 c.p., ipotizzato dall’accusa nei confronti del R. sia in qualità di titolare dello studio odontoiatrico suddetto, sia quale Dirigente medico in servizio presso il reparto ortopedia del P.O. di Sora, alla luce della destinazione del materiale – rinvenuto e sequestrato – proprio alle dette attività senza essere accompagnato da alcuna documentazione che ne giustificasse il possesso, lasciando fondatamente sospettare un’indebita sottrazione di tale materiale da una struttura ospedaliera pubblicaci guisa che il provvedimento cautelare reale anzidetto era da mantenere al fini di procedere ai necessari approfondimenti investigativi, sussistendo il vincolo di immediatezza tra i beni sequestrati ed il reato ipotizzato.

Avverso tale ordinanza la difesa del R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge "per inosservanza delle disposizioni stabilite a pana di nullità, segnatamente concernenti l’intervento e l’assistenza dell’indagato, rilevante ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 324 c.p.p., comma 6 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

In particolare,si denunciava che il Tribunale del riesame territoriale aveva proceduto alla celebrazione dell’udienza camerale ex art. 324 c.p.p., pur in assenza di notificazione dell’avviso di fissazione di tale udienza al difensore di fiducia del ricorrente in persona dell’Avv. Chiara Ranaldi, proponente la richiesta di riesame.

Il ricorso e fondato e va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza e rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.

Ed invero, come denunciato nel ricorso, emerge dall’esame degli atti, operato in questa sede per la natura dell’eccezione in ritiene effettivamente per l’udienza camerale del 20-01-2010, il relativo avviso di cui all’art. 324 c.p.p., comma 6, in combinato disposto con l’art. 127 c.p.p.; non risulta essere stato giammai notificato all’Avv. C. Ranaldi, difensore ricorrente nell’interesse del R., ne la presenza del predetto difensore risulta ex adverso assicurata in sede di tale udienza camerale, con intuibile compromissione del diritto di difesa, privata della facoltà di controdedurre ai termini dell’accusa a supporto del provvedimento cautelare reale impugnato secondo il tracciato dell’art. 324 c.p.p., in combinato disposto con l’art. 355 c.p.p., comma 3. Trattasi della denuncia di una patente violazione di legge che rende ammissibile il ricorso in questa sede, ex art. 325 c.p.p., con le conseguenze innanzi enunciate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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