Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-04-2012, n. 6150 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 maggio 2010 la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto da A.A.E.M. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Chiavari il 6 marzo 2010, disponeva la cancellazione della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato al (OMISSIS) con rito islamico tra il predetto A.A.E. M., cittadino italiano dal 1985, e H.F.H.H., e trascritto, su richiesta dell’ambasciata italiana in Egitto, il 18 maggio 1993 nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Casarza Ligure.

Per l’effetto, condannava quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.

Motivava:

– che era infondata l’eccezione di nullità del reclamo per omessa sottoscrizione dell’atto introduttivo e della sua copia notificata, dal momento che nessuna incertezza poteva sussistere sulla loro riferibilità al difensore che aveva poi curato il deposito della nota di iscrizione a ruolo e richiesto le copie e la notifica;

– che l’irregolarità doveva comunque considerarsi sanata per effetto della costituzione del Comune, che aveva svolto compiutamente le proprie difese nel merito;

– che la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero e riguardanti cittadini stranieri poteva essere richiesta al Comune di residenza solo dagli interessati, e non pure, come nella specie, dall’ambasciata italiana al (OMISSIS), senza che neppure fosse stato prodotta dal Comune tale richiesta, andata smarrita.

Avverso il provvedimento notificato il 31 maggio 2010 il Comune di Casarza Ligure proponeva ricorso per cassazione notificato il 22 luglio 2010 e affidato a tre motivi, in cui, premessa la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Genova che incideva su status personali ed aveva carattere decisorio, deduceva:

1) la violazione degli artt. 83,125 e 156 cod. proc. civ. per mancanza della procura alla lite e della sottoscrizione del difensore in calce all’atto di reclamo;

2) la violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. per inosservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

3) la violazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 19 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) e la carenza di motivazione nel mancato rilievo della qualità di cittadino italiano del sig. A.A.E.M., che rendeva rituale e valida la richiesta di trascrizione da parte dell’ambasciata italiana.

Resisteva con controricorso il sig. A.A.E.M..

Entrambe le parti depositavano una memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ., in cui allegavano la cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento intercorso del provvedimento impugnato in sede di opposizione di terzo, ex art. 404 cod. proc. Civ., promossa dalla signora H..

All’udienza del 23 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

L’ordinanza emessa in data 10 marzo 2011 dalla Corte d’appello di Genova, dichiarativa della nullità del provvedimento 15 aprile 2010 dello stesso giudice qui all’esame, in accoglimento dell’opposizione di terzo proposta dalla signora H.F.H.H., coniuge del sig. A.A.E.M., rende inammissibile il presente ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, espressa da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 378 cod. proc. Civ..

Ai fini del regolamento delle spese processuali, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale del sig. A.A.E.M., responsabile dell’omessa citazione della signora H.F.H. H., legittimo e necessario contraddittore in ordine alla domanda di cancellazione della trascrizione dell’atto di matrimonio:

omissione che integra una causa di nullità processuale, ex art. 101 cod. proc. civ., fatta valere dalla H., vittoriosamente, in separato giudizio ex art. 404 cod. proc. Civ..

Pertanto, il sig. E.M. dev’essere condannato alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– condanna A.A.E.M. alla rifusione delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari;

per il secondo grado, in complessivi Euro 1.350,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 750,00 per onorari; nonchè, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

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