Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 11.3.2010 il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, assolveva con ampia formula G.E.D. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, che gli era stato contestato in quanto in (OMISSIS), non aveva ottemperato all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello stato, sul presupposto che la norma in questione, a seguito della novella del 2009, può trovare applicazione solo nei confronti degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, nel caso non esibiscano sia il permesso di soggiorno che il passaporto. A tale conclusione il giudice a quo perveniva a fronte del dato di fatto che a seguito della riforma era stata sostituita la congiunzione "o" prima esistente tra la categoria dei documenti di identificazione (passaporto, o altro documento di identificazione) e quelli relativi alla presenza regolare sul territorio nazionale (permesso di soggiorno o altro documento equipollente) con una "e": l’uso della congiuntiva in luogo della alternativa portava a concludere nel senso che la norma trova applicazione solo nei confronti di chi può essere in condizione di esibire il permesso di soggiorno, quindi gli stranieri regolarmente presenti nel nostro territorio.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Trento, per dedurre violazione e falsa interpretazione della norma in questione, insistendo sul fatto che lo straniero che si aggiri sul territorio nazionale ha l’obbligo di portare con sè documento di identità da esibire all’occorrenza alle Autorità italiane.
Motivi della decisione
L’interpretazione che è stata data dal giudice a quo alla norma ritenuta violata è stata definitivamente confermata nella sua correttezza dalle Sezioni Unite di questa Corte: con sentenza del 24.2.2011, depositata il 27.4.2011, n. 16453, è stato infatti statuito che il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno, o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato e non anche nei confronti degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, apportata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1 comma 22, lett. h), che ha fatto conseguire una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 cod. pen., comma 2, della preesistente fattispecie, per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare. Dall’annotazione di polizia in atti si evince che il giudicabile era clandestino, ragion per cui deve ritenersi intervenuto un fenomeno di abolitio criminis: tale realtà impone di rivedere la formula assolutoria usata dal giudice a quo, che va sostituita con quella "il fatto non è previsto dalla legge come reato", a fronte del ricorso del Pm che consente di accedere a formula meno favorevole per l’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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