Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Pescara ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed art. 80, comma 2, in relazione alla detenzione di 14,7 chili di eroina. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che ha concesso attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed ha conseguentemente ridotto la pena.
2. Ricorre per cassazione l’imputato censurando la mancata concessione dell’attenuante di cui al comma 7 del richiamato art. 73.
Si assume che il contributo del collaboratore va misurato non in termini assoluti ma tenendo conto delle sue potenzialità informative. Occorre cioè mettere a confronto quanto l’imputato ha dato con quanto avrebbe potuto dare. La detta attenuante, dunque, non può essere esclusa quando l’interessato sia inserito in un traffico di modeste dimensioni e quindi il risultato della collaborazione sia limitato e non si concretizzi la sottrazione al mercato di rilevanti risorse. D’altra parte, la stessa attenuante non può dipendere dalla solerzia o dalla abilità degli organi investigativi nel mettere a frutto le informazioni ricevute. Occorre quindi tenere conto dei risultati potenziali della collaborazione.
I giudici di merito non si sono attenuti a tali principi e non hanno motivato sulla rispondenza delle informazioni offerte alle potenzialità collaborative nè tantomeno sui frutti delle indagini avviate. Al riguardo, dunque, si configura difetto di motivazione.
D’altra parte, gli stessi giudice di merito hanno ritenuto erroneamente irrilevante la collaborazione concretatasi nella indicazione del trafficante del carico, del piccolo borgo in cui egli vive e dei contatti telefonici con il suo cellulare. Si è trascurato che l’imputato non avrebbe potuto più porre in essere alcuna ulteriore collaborazione, considerato anche che egli si trovava ristretto in carcere. La motivazione oscilla tra il ritenere che per l’esistenza dell’attenuante sia necessario un contributo concretamente utile ed il richiedere che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze. La Corte d’appello ripete l’errore del primo giudice attestandosi sulla considerazione della genericità ed insufficienza delle informazioni offerte. La stessa Corte adduce un ulteriore motivo di rigetto che non si rinviene nella sentenza del primo giudice, lamentando l’incompletezza delle informazioni e segnatamente la mancata indicazione di ulteriori e ben più significativi tratti fisici ed elementi identificativi.
In tale enunciazione vi è travisamento dei fatti poichè risulta dagli atti che l’imputato in udienza ha prodotto addirittura la foto del fornitore.
Errano pure i giudici di merito quando imputano al ricorrente la mancanza di indicazioni sul destinatario della sostanza, pur essendo noto che il corriere è normalmente all’oscuro delle generalità della persona qui la droga destinata. In realtà l’imputato indicò il destinatario in una donna con due bambini. Al riguardo il giudice di merito compie valutazioni errate traendo erroneamente argomento dalla mancanza di indicazioni in proposito negli atti di polizia, senza considerare che una notazione di tale genere nei primi atti d’indagine sarebbe risultata inappropriata.
Infine, si lamenta che per verificare le dichiarazioni collaborative rese si sarebbero dovuti compiere celermente accertamenti sull’ esistenza delle persone indicate. Per contro dagli atti non risulta alcun approfondimento investigativo.
3. Il ricorso è infondato. La Giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nell’interpretare la disciplina dell’attenuante in questione nel senso che è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicchè non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (Da ultimo 3, 2 marzo 2011, rv.
249999). La stessa giurisprudenza ha in alcuni casi proposto enunciazioni calibrate sulle situazioni in cui il traffico oggetto delle indagini non è di dimensioni particolarmente rilevanti. In tali situazioni un esito della collaborazione che produca effetti eclatanti non può essere pensato. Occorre però, comunque, che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l’illecito sia portato ad ulteriori conseguenze, tramite l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili all’identificazione, cioè a dire quando l’imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini (Cass. 6, 16 marzo 2010, rv. 247082; Cass. 4, 1 dicembre 2000, rv 218689; Cass. 6, 2 marzo 2010, rv. 247376). Dunque, si richiede sempre un esito oggettivo e significativo, seppure calibrato sull’entità del traffico illecito.
Le sentenze di merito si attengono a tali principi, essendosi considerato irrilevante il contributo consistito nella mera indicazione del nome di una persona che non risultava meglio identificata, della località del Kossovo in cui risiedeva e nell’altrettanto generica indicazione dei destinatari della partita di droga: tutte indicazioni che non hanno consentito di apportare alcun concreto e proficuo contributo alle indagini. Dunque, il principio di diritto è conferente; e la valutazione di merito in ordine all’entità del contributo è puntualmente focalizzata sulle peculiarità del caso e non può essere certo posta in discussione nella presente sede. Del resto, l’ipotizzato travisamento della prova è stato escluso dallo stesso difensore che, in udienza, ha chiarito che l’imputato si è limitato a dichiarare la disponibilità ad operare il riconoscimento.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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