T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 29-11-2011, n. 9376

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rileva il Collegio la sopravvenuta carenza di interesse relativamente al ricorso di cui in epigrafe.

Con dichiarazione resa alla camera di consiglio del 13 ottobre 2010, infatti, il difensore di parte ricorrente ha rilevato il difetto di interesse al ricorso in considerazione della nota della Questura di Roma in data 11 ottobre 2011 in merito alla positiva definizione del procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all’odierno ricorso.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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