Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
che L.S., "in proprio, già legale rappresentante della ditta Blue Reef Tour s.r.l.", con ricorso del 13 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 15 febbraio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del L., "in proprio e quale legale rappresentante della ditta Blue Reef Tour s.r.l." – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda di equa riparazione, compensando le spese;
che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non sì è costituito nè ha svolto attività difensiva;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 22 giugno 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il L., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Blue Reef Tour, aveva presentato denuncia- querela, nei confronti di M.R. e di S.A., in data 26 aprile 2004, per i reati di truffa, diffamazione, falsificazione di documenti e minaccia; b) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, soltanto con avviso del 23 marzo 2009, gli aveva comunicato di aver chiesto l’archiviazione della notizia di reato;
che la Corte d’Appello di Genova, con il suddetto decreto impugnato ha affermato che: a) il L., in proprio, non ha alcuna legittimazione a pretendere l’equa riparazione, in quanto la denuncia- querela è stata da lui presentata esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Blue Reef Tour; b) ma l’equa riparazione non spetta neppure alla Società, in quanto questa, mai costituitasi parte civile, non è mai stata "parte" nel procedimento penale de quo.
Motivi della decisione
che, con i motivi di censura, viene denunciata dal ricorrente come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) la ritenuta carenza di legittimazione attiva di L.S., in quanto quest’ultimo aveva proposto il ricorso per equa riparazione "in proprio e quale legale rappresentante della ditta Blue Reef Tour s.r.l."; b) la affermata carenza in capo alla Società ricorrente della qualità di parte, in quanto anche al querelante deve attribuirsi la qualità di parte in senso tecnico-formale, ponendosi altrimenti la norma in contrasto con l’art. 3 Cost.;
che il ricorso è improcedibile;
cher infatti, il ricorso è stato notificato il 13-14 maggio 2010, mentre risulta depositato in data 3 luglio 2010, cioè oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1;
che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
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