Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38891 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Potenza in data 16 dicembre 2010 pronunziava ordinanza con la quale convalidava il decreto del questore della stessa città, notificato il 15.12.2010 alle ore 16.30, con la quale a) si obbligava G.M., a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, per il periodo di un anno, a presentarsi due volte alla settimana alla questura di Potenza; b) gli si faceva obbligo di dimora nella propria abitazione dalle ore 19.00 alle ore 8.00; c) gli si vietava di frequentare bar e discoteche; d) gli si vietava di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione G. M., a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente era stato violato il suo diritto di difesa essendosi, in relazione ad un decreto notificato il 15.12.2010 alle ore 16,30, provveduto alla convalida il successivo 16.12, in ora incerta, così che il ricorrente non aveva potuto usufruire per produrre memorie difensive di un termine ragionevole, indicato in 48 ore, pari a quello concesso al Questore per la trasmissione del suo decreto all’autorità giudiziaria per la convalida.

Censurava poi il ricorrente il provvedimento impugnato per violazione di legge, avendo egli concluso positivamente il programma di recupero di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 2. Infine il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per mancanza di motivazione sulla sussistenza delle ragioni per l’emissione della misura, in particolare in relazione alla sua pericolosità sociale, nonchè in relazione alla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è fondato.

Nel procedimento di convalida previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis è data facoltà all’interessato di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Ex evidente che siffatta facoltà verrebbe del tutto vanificata, non assicurando alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice di pace, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pur meramente cartolare.

Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato alla immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.

Trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per le misure limitative della libertà personale previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, che prevedono una analoga procedura di convalida. In relazione a queste ultime la Corte costituzionale ebbe ad affermare (sent. 144 del 1997) la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata sul piano processuale da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell’art. 13 Cost., garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. Sul punto del termine a difesa si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte e il prevalente orientamento ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrente dalla notifica all’interessato del provvedimento di prescrizioni del questore (cfr., Cass., Sez. 4, Sent. n.6831 del 4.11.2010, Rv. 249415; Cass., Sez. 6, Sent. n.39212 del 15.10.2010, Rv. 248688; Cass., Sez. 4, Sent. n.32065 del 15.07.2010, Rv.248203;

Cass., Sez. 6, Sent. n.3521 del 9.12.2008, Rv. 242657) .

Si è infatti osservato che se il questore ha un termine di quarantotto ore per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida, anche il destinatario del provvedimento deve poter disporre di un identico termine (a difesa) di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso.

A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio.

Tanto premesso, venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che, dalla notifica del provvedimento del questore di Potenza (il 15.12.2010 alle ore 16.30), fino alla convalida del giudice di pace (il successivo 16.10.2010 in ora imprecisata), risulta decorso un termine inferiore alle ventiquattro ore, certamente insufficiente per apprestare una adeguata linea difensiva.

Si è verificata pertanto una lesione del diritto all’intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l’annullamento senza rinvio della decisione di convalida. L’annullamento del decreto di convalida coporta altresì la perdita di efficacia del provvedimento del questore, posto che una rinnovata convalida troverebbe l’ostacolo del termine delle quarantotto ore stabilito dalla legge, ormai decorso.

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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