T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 2936 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota del 12.9.2011, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio il provvedimento della Prefettura di Milano del 5.7.2011 di annullamento in autotutela dell’atto gravato con il presente ricorso;

non resta al Collegio, pertanto, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010;

le spese possono però essere compensate (salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge), attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla questione giuridica di cui è causa e la condotta dell’Amministrazione, che ha – nelle more – comunque soddisfatto la pretesa della parte ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.10.2011, n. 2468).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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