Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Sig. R.H. ha presentato domanda di emersione in data 23.9.2009 a favore del lavoratore Sig. H.M..
La domanda veniva respinta, in quanto al momento della presentazione, il datore di lavoro era privo di permesso di soggiorno di lunga durata nonché della ricevuta della richiesta.
Espone nel ricorso di aver presentato in data 13.8.2009 richiesta di carta di soggiorno, ma, su invito di un funzionario della Questura, di aver rinunciato alla suddetta richiesta e di aver "accettato il rinnovo dello stesso, a causa di un procedimento penale", conclusosi in data 31.5.2010 con l’assoluzione.
Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di emersione, il datore di lavoro e il lavoratore hanno notificato il presente ricorso, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria.
Si costituiva l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 novembre 2011, il ricorso veniva trattenuto in decisione, con avviso di sentenza ex art 60 cod. proc. amm.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Presupposto per la regolarizzazione è il possesso da parte del datore di lavoro extracomunitario del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: il ricorrente al momento della presentazione della domanda non era in possesso della carta di soggiorno, avendo solo presentato domanda per ottenere il rilascio della carta di soggiorno, a dimostrazione della quale produce copia della ricevuta postale di una assicurata inviata alla Questura di Roma (doc. n.2).
Ad avviso del Collegio, stante la chiara formulazione legislativa (che richiede il possesso della carta di soggiorno), la domanda di emersione è stata legittimamente respinta.
Non solo non può essere ritenuta equipollente la semplice richiesta di carta di soggiorno all’effettivo possesso di detto provvedimento, ma nel caso di specie, la documentazione prodotta non prova neppure che la domanda sia stata presentata, non essendo a tal fine sufficiente la ricevuta postale che dimostra solo l’invio di una assicurata, ma non il contenuto della missiva.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
In considerazione della particolarità della situazione di fatto, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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