T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stato revocato il permesso per soggiornante di lungo periodo per prolungata ed ingiustificata assenza dal territorio italiano.

A tal fine faceva presente di essere giunta in Italia nel 1995 a seguito di ricongiungimento familiare con il marito, unitamente ai figli maggiori; successivamente rientrava in Egitto in occasione della nascita del terzo figlio che poi otteneva il visto per l’ingresso in Italia nel 2007 per un anno.

Successivamente la ricorrente unitamente ai tre figli faceva rientro in Egitto per contenere le spese familiari in presenza di una difficoltosa congiuntura economica ed al momento di rientrare in Italia, mentre i figli maggiori hanno potuto tornare senza problema per il minore era necessario ottenere un nuovo visto per l’ingresso.

Il procedimento che ha avuto inizio nel 2009 si è concluso solo due anni dopo con possibilità a quel punto anche per la madre di rientrare in Italia potendo portare con sé anche il figlio minore.

Nell’unico motivo di ricorso viene censurata la mancata valutazione delle cause che avevano costretto la ricorrente a permanere in Egitto anche se durante gli ultimi due anni la stessa era venuta varie volte in Italia e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Trattandosi di provvedimento di autotutela a contenuto discrezionale, l’amministrazione era tenuta a dare avviso dell’avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale alla ricorrente che avrebbe potuto meglio illustrare le ragioni della sua assenza dal territorio nazionale.

La violazione dell’interesse procedimentale della ricorrente ha determinato anche l’illegittimità sostanziale del provvedimento finale in quanto non sono state valutate le ragioni che potevano giustificare la permanenza in Egitto di una madre con figlio in tenera età e che nel passato aveva dimostrato tutta l’intenzione di dimorare sul nostro territorio dove vivono abitualmente gli altri componenti della famiglia.

Il provvedimento deve quindi essere annullato affinché l’amministrazione proceda ad un nuovo avvio del procedimento per valutare se realmente sussistano i presupposti per emanare l’atto di autotutela.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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