Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6797 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza depositata il 13.2.2006 la Mazzei Salvatore Spa, e la ditta individuale M., in persona dell’omonimo titolare, chiedevano che il Tribunale di Vibo Valentia dichiarasse il fallimento delle società Sud Beton sas di Valenti Francesco & C. ed Eurobeton srl, ambedue con sede in (OMISSIS), nonchè di V.F. in qualità di socio accomandatario della prima società e di V.G..

A tal fine esponevano di avere ingiunto nel corso della prima metà dell’anno 2004 alle suddette società nell’ambito di alcune procedure monitorie il pagamento in loro favore di svariate somme loro dovute, ma che le procedure esecutive successivamente poste in essere si erano concluse infruttuosamente.

Aggiungevano, poi, che nel mese di agosto 2004 le società creditrici Sud Beton sas e Eurobeton srl e il sig. V.G. avevano stipulato un accordo, come da scrittura privata contestualmente prodotta, volto alla rateizzazione dell’intero debito maturato nei loro confronti e pari alla complessiva somma di Euro 335.799,76, e tanto al dichiarato fine di salvaguardare la propria attività imprenditoriale all’epoca in corso, ma che dopo un iniziale adempimento non avevano pin onorato gli impegni assunti con la citata scrittura.

In forza di ciò le parti istanti, una volta evidenziato che il debito nel caso di specie maturato nei loro confronti era da riferirsi ad una attività imprenditoriale esercitata da un unico soggetto intercorrente tra la Sud Beton sas di Valenti Francesco & C, la Eurobeton srl e V.G., meglio in atti generalizzato, così come poteva desumersi, oltre che dalla medesima attività imprenditoriale svolta dai diversi soggetti fallendi, anche dal tenore delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata in questione, nella quale i suddetti si autodefinivano quale "Gruppo Valenti" esercente attività commerciale nel campo del trattamento e dei trasporti di materiale per l’edilizia, ammettendo di avere accumulato nei confronti del Gruppo Mazzei un debito in ragione della complessiva somma sopra richiamata, insistevano perchè, esperiti gli accertamenti del caso, l’adito Tribunale volesse dichiararne il fallimento. Successivamente, venivano presentati ulteriori e distinti ricorsi per dichiarazione di fallimento nei confronti della Sud Beton sas di Valenti Francesco & C. e della Eurobeton srl rispettivamente, da parte dello Studio Commerciale Associato Maccarone & Pallini, della Spa C.I.L. Compagnia Italiana Lubrificanti, nonchè di C.D., con conseguente iscrizione di altrettanti procedimenti ai nn. 8/07, 64/07, 53/07 e 59/07 Rg. Quindi, una volta disposta la riunione di tutti i ricorsi a quello portante il n. 16/06, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 1.7.2008 n. 5, ritenuta la riconducibilità dei soggetti giuridici di cui era stato chiesto il fallimento ad un unico "gruppo" imprenditori e ravvisata sulla scorta delle emergenze acquisite in atti la ricorrenza delle condizioni in proposito normativamente prescritte, sotto ambedue i profili della natura di impresa commerciale e della sussistenza dello stato di insolvenza, dichiarava il fallimento della Sud Beton sas di Valenti Francesco & C. e quello conseguente L. Fall., ex art. 147 del socio accomandatario illimitatamente responsabile V.F., nonchè della Eurobeton srl, mentre in relazione alla posizione del V.G., dato atto del mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti, rimetteva la causa sul ruolo con fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

Nel prosieguo veniva ritualmente instaurato il contraddittorio anche nei confronti del V.G.. Veniva disposta l’audizione del medesimo nel corso dell’udienza, durante la quale i procuratori della Mazzei Salvatore Spa e del C.D. insistevano perchè ne fosse dichiarato il fallimento.

Nelle more la Mazzei Salvatore Spa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, depositava agli atti di causa dichiarazione di desistenza dall’istanza di fallimento proposta nei confronti del V.G..

Quindi, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 22.1.2009 n. 1, richiamate le statuizioni con cui nella propria pronuncia di fallimento n. (OMISSIS) riteneva essere stata riconosciuta l’esistenza tra la Sud Beton sas e la Eurobeton srl e il V.G. di un unico gruppo di imprese, procedeva a dichiarare il fallimento anche del predetto V..

Con ricorso depositato in cancelleria in data 3 1.3.2009, V. G. proponeva ai sensi della L. Fall., art. 18 reclamo avverso la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento, a mezzo del quale ne deduceva la nullità e l’ingiustizia per insussistenza nel caso in esame dei presupposti normativamente richiesti per la dichiarazione di fallimento e, comunque, per omessa motivazione sul punto, nonchè per omessa e contraddittoria pronuncia su questioni rilevanti e punti decisivi della controversia e per violazione della L. Fall., art. 147, oltre che delle norme in essa contenute a tutela del diritto di difesa del soggetto fallendo.

Più specificatamente, a sostegno del gravame parte reclamante deduceva:

– che la sentenza impugnata aveva erroneamente fondato la declaratoria di fallimento esclusivamente sul riconoscimento della esistenza di un gruppo di imprese facente capo al predetto e alle società già in precedenza dichiarate fallite Sud Beton sas ed Eurobeton srl, senza procedere ad accertare con specifico riferimento alla posizione del V. la sussistenza dei presupposti normativi all’uopo richiesti in relazione alla qualifica di imprenditore commerciale e sullo stato di insolvenza, in tal modo finendo per incorrere in una erronea applicazione del disposto di cui alla L. Fall., art. 147, dettato per l’appunto in tema di estensione del fallimento dichiarato nei confronti di una società anche al socio a responsabilità illimitata ad essa appartenente, ad una fattispecie in esso non prevista;

– che il Tribunale di prima sede aveva omesso di verificare gli elementi necessari ed indispensabili per individuare l’esistenza nel caso in esame di un gruppo di imprese, nonchè l’appartenenza ad esso del reclamante, laddove invece la pluralità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati esclusivamente nei confronti delle società Sud Beton sas ed Eurobeton srl dimostrava semmai che il V.G. non era mai stato individuato dai terzi creditori, come soggetto al quale potere in qualche modo ricollegare l’attività imprenditoriale delle suddette, nè risultavano essere state altrimenti provate in esito al giudizio le concrete forme e modalità di partecipazione del prevenuto all’attività commerciale svolta dal preteso gruppo di imprese in questione;

– che la dichiarazione di fallimento del V.G. era stata pronunciata malgrado la sopravvenuta dichiarazione di desistenza da parte dell’unico soggetto creditore istante, mentre nessuna rilevanza poteva rivestire l’ulteriore richiesta in tal senso successivamente avanzata nel corso del giudizio dal C.D., il quale aveva con l’istanza originaria chiesto unicamente il fallimento della società Eurobeton srl solo nei confronti della quale, e non anche del precitato V., allegava di vantare ragioni di credito.

Concludeva, pertanto, per la revoca della sentenza di fallimento Si costituivano in giudizio per resistere al reclamo, chiedendone il rigetto, il C.D., e inizialmente anche lo studio Commerciale Associato Maccarone & Pallini, in persona dei titolari Dott.ri M.A. e P.D., nell’interesse del quale tuttavia nel prosieguo del giudizio veniva depositata agli atti di causa dichiarazione scritta di rinuncia agli atti della procedura controfirmata per accettazione dal V.G.. Per converso, la società Mazzei Salvatore Spa, la ditta M.S., la Spa C.I.L. Compagnia Italiana Lubrificanti e il Fallimento V. G. in persona del Curatore fallimentare, malgrado ritualmente evocati, non si costituivano.

Con sentenza n. 934 del 10.11.2010, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il reclamo, per l’effetto confermando la sentenza impugnata.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione V.G. sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso C. D.. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati già contumaci nel giudizio di reclamo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il V. assume che la Corte d’appello nel ritenere l’esistenza di una società di fatto al posto della esistenza di un gruppo d’imprese dichiarata dal tribunale e nel dichiarare il fallimento di esso ricorrente quale socio di fatto anzichè come imprenditore individuale aveva sovvertito la decisione dei primi giudici violando altresì il giudicato formatosi.

Con il secondo motivo contesta che potesse essere dichiarato il proprio fallimento come socio di fatto senza che fosse stato dichiarato il fallimento della società di fatto.

Con il terzo motivo contesta l’esistenza della società di fatto.

Con il quarto motivo contesta la ritenuta esistenza dell’affectio societatis.

Con il quinto motivo deduce la violazione della L. Fall., artt. 6 e 147 per avere dichiarato il fallimento senza un impulso sollecitatorio di natura qualificata.

Con il sesto motivo deduce la violazione del proprio diritto di difesa in sede di istruttoria prefallimentare.

Il primo motivo è fondato.

La sentenza n. 5/08 del tribunale di Vibo Valentia (prodotta in atti) ha dichiarato il fallimento individuale della Sud Beton sas e della Eurobeton srl sulla base della situazione debitoria delle due società e sull’accertamento della esistenza di un gruppo di società. Tale sentenza ha trovato conferma da parte della Corte d’appello di Catanzaro (sentenza n. 669/09 prodotta in atti) che ha rigettato il reclamo proposto dalla sola Eurobeton srl confermando l’esistenza dello stato d’insolvenza della predetta società ed implicitamente l’accertamento della esistenza di un gruppo di società, questione sulla quale non vi era stato motivo di doglianza.

Allo stato deve pertanto ritenersi formato il giudicato sul fatto che, in presenza di un gruppo di società, alcune di esse si trovavano in stato d’insolvenza onde le stesse sono state dichiarate fallite.

Nel giudizio testè descritto è stato originariamente parte anche il V.G. la cui posizione è stata peraltro stralciata per un difetto di notifica e la causa rimessa sul ruolo ed infine decisa dopo che era già intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento della Eurobeton srl e della Sud Beton sas.

La sentenza di fallimento n. 1/09 del tribunale di Vibo Valentia emessa nei confronti del V. richiamando l’applicazione della L. Fall., art 147 è stata reclamata innanzi la Corte d’appello e l’impugnazione è stata, come detto, rigettata dalla sentenza qui impugnata n. 934/10 della Corte d’appello di Catanzaro. Quest’ultima ha ritenuto che in realtà l’accertamento della esistenza del gruppo di società, operato nel giudizio presupposto che aveva portato alla dichiarazione di fallimento della Eurobeton srl e della Sud Beton sas costituisse l’accertamento di una società di fatto e della definizione gruppo di società un uso lessicale improprio in relazione alla fattispecie.

In altri termini la sentenza impugnata ha effettuato una interpretazione del giudicato costituito sul punto dalla sentenza n. 666/09 della Corte d’appello di Catanzaro. Occorre ora premettere che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (Cass. 21200/09 Cass. sez. un. 24664/07).

L’interpretazione del giudicato effettuata dalla sentenza impugnata non appare corretta.

In primo luogo la stessa si basa sulla sola sentenza di primo grado n. 5/08 del tribunale di Vibo Valentia e non tiene conto che su detta sentenza si è pronunciata anche la Corte d’appello di Catanzaro con la sentenza n. 666 n. 09 su ricorso della Eurobeton srl, onde anche di tale pronuncia doveva tenersi conto essendo il giudicato formato sulla base di essa.

Ebbene, da tale sentenza si evince chiaramente che il fallimento della Eurobeton srl è stato dichiarato, ed i conseguenti motivi di impugnazione rigettati, in base all’accertamento dello stato d’insolvenza della sola Eurobeton srl senza tenere conto della esistenza di una società di fatto.

Se infatti la sentenza di primo grado aveva effettuato una valutazione indistinta della sussistenza dei requisiti di fallibilità della Sud beton e della Eurobeton srl, senza distinguere l’accertamento dello stato d’insolvenza dell’una rispetto a quella dell’altra, la Corte d’appello ha accertato che gli indici di fallibilità della società Eurobeton srl (numerosi protesti, informativa della Guardia di Finanza, abbandono della sede sociale e degli impianti produttivi etc) erano stati accertati in relazione alla stessa Eurobeton srl e non anche in riferimento a quelli dell’altra società fallenda (Sud Beton sas) ed ha quindi rigettato il reclamo. Da ciò risulta che in realtà la sentenza di primo grado, nonostante la sua confusa redazione, aveva dichiarato il fallimento di singole società e che tale circostanza è stata definitivamente accertata dalla Corte d’appello con sentenza divenuta cosa giudicata. Del resto, se la sentenza n. 5/08 del tribunale di Vibo Valentia avesse dichiarato il fallimento di una società di fatto e non già di singole società, sia pure collegate tra loro, la Eurobeton srl, non avrebbe potuto proporre impugnazione contro la sola dichiarazione del proprio fallimento, che sarebbe derivato da quello della società di fatto, ma, in qualità di socia di fatto, avrebbe altresì dovuto impugnare il fallimento della società di fatto. La circostanza invece che la Eurobeton srl abbia impugnato solo la propria dichiarazione di fallimento e che la Corte d’appello abbia incontestabilmente ritenuto che nel caso di specie trattavasi di fallimento individuale conferma la validità di quanto in precedenza affermato.

Il motivo va in conclusione accolto, avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto che fosse stata accertata l’esistenza di una società di fatto di cui il V. era partecipe quale socio, circostanza invece smentita da un precedente giudicato dal quale non risulta l’esistenza di alcuna società di fatto, ed avendo sulla base di tale presupposto dichiarato il fallimento del V. quale socio di fatto della predetta società.

L’accoglimento del primo motivo comporta necessariamente anche l’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto. Restano invece assorbiti il quinto ed il sesto motivo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i primi quattro motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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