Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6791 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Palermo, M.A. e R.P., in proprio e quali eredi di R.G., insieme con C., L. e G.A., in proprio e quali eredi di R.M.S. a sua volta erede di R.G., proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di pensioni di guerra, instaurato dal R. dinanzi alla Corte dei Conti nel marzo 1970, definito in primo grado – dopo essere stato riassunto dai predetti nel novembre 2005 a seguito del decesso del R. avvenuto nell'(OMISSIS) – nel maggio 2006 con sentenza di rigetto. La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata di tre anni, liquidava in favore dei ricorrenti in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di circa dodici anni del giudizio presupposto sino al decesso del loro dante causa, la somma di Euro 12.000,00 oltre interessi legali; rigettava (anche per difetto di nesso causale) la richiesta di indennizzo del danno patrimoniale in misura pari al trattamento pensionistico non goduto dal dante causa, nonchè la domanda di indennizzo dei ricorrenti per la protrazione del giudizio dopo il decesso del R., ritenendo che il segmento temporale (sei mesi) intercorso tra la loro assunzione della qualità formale di parti del giudizio presupposto e la definizione dello stesso non integrasse un ritardo irragionevole. Compensava infine le spese tra le parti.

Avverso tale decreto, depositato il 21 luglio 2008, i medesimi ricorrenti hanno, con atto notificato il 20 ottobre 2009, proposto ricorso a questa Corte, basato su sei motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, si censura il rigetto della domanda di indennizzo iure proprio, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 110 e 300 c.p.c. e dei criteri adottati dalla Corte E.D.U. Si sostiene che gli eredi della parte del processo affetto da ritardo, quand’anche dopo la morte del dante causa non si siano costituiti nel processo presupposto, proseguito nei confronti delle parti originarie, sarebbero comunque legittimati -in quanto effettivi destinatari della sentenza – a far valere in proprio il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo alla morte del predetto.

1.1. La censura è priva di fondamento.

L’orientamento ormai consolidato di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – è nel senso che, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06).

Non assume cioè rilievo, in relazione al diritto all’indennizzo, la continuità, prevista dall’art. 110 c.p.c., della posizione processuale rispetto a quella del dante causa, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato per la sola oggettiva irragionevolezza della durata del processo presupposto, ma (cfr. L. n. 89, art. 2) sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi, essendo parte di tale processo, dal suo ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema d’animo subito.

2. Con il secondo, terzo e quarto motivo, si censura la liquidazione in Euro 1.000,00 per anno di ritardo dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, deducendo, con il secondo, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. e dei criteri adottati dalla Corte EDU, con il terzo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e con il quarto il difetto di motivazione sul diniego di un bonus ulteriore. Si sostiene che l’abnorme durata irragionevole del processo presupposto avrebbe imposto al giudice del merito di discostarsi dal parametro risarcitorio standard normalmente adottato, accogliendo la richiesta di liquidazione di un indennizzo di Euro 3.000,00 per anno, pari al raddoppio del suo valore massimo, nonchè l’ulteriore richiesta di liquidazione di un "bonus" di Euro 10.000,00 per ciascuno degli eredi, vertendo il giudizio presupposto su materia pensionistica.

2.1 Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, non meritano accoglimento. La Corte d’appello ha tenuto conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte, ai quali ha fatto espresso riferimento, ed ha, "valutati tutti gli elementi del caso concreto", ritenuto "rispondente ad equità" liquidare l’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 per anno. La critica che i ricorrenti muovono a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la Corte di merito non ha violato i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferibile ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo (non esplicitato nella rubrica) si mostra comunque inammissibile, essendo diretta a sollecitare un riesame del merito non consentito in questa sede.

2.2. Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia in tema di pensioni, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove – addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3. Non merita accoglimento neppure il quinto motivo, con il quale si censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale in misura pari al trattamento pensionistico non goduto dal dante causa fino al suo decesso, denunciando vizio di motivazione. Non merita invero censura la motivazione esposta nel provvedimento impugnato, là dove ha osservato come il mancato godimento del trattamento pensionistico richiesto dal dante causa non sia conseguenza immediata e diretta (come richiesto dalla legge) della durata irragionevole del giudizio presupposto, bensì dell’accertamento negativo (peraltro definitivo) compiuto dal giudice competente, non rivedibile in questa sede. La critica esposta sul punto dai ricorrenti si fonda su un argomento – la domanda del R. è stata rigettata per difetto di prova del nesso causale tra la patologia ed il servizio militare prestato in guerra, e tale prova è mancata perchè la morte avvenuta 15 anni dopo la presentazione del ricorso non ha consentito l’esperimento di una consulenza medica d’ufficio – del tutto ipotetico ed astratto, che peraltro comporterebbe una inammissibile disamina degli accertamenti compiuti nel processo presupposto dinanzi alla Corte dei Conti.

4. Infine, anche la denuncia di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è infondata, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate;

b)la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo motivazione non palesemente illogica o contraddittoria, là dove fa riferimento, da un lato, al consistente ridimensionamento della domanda formulata dai ricorrenti, dall’altro alla condotta processuale della parte resistente, che non si è opposta all’accoglimento di tale domanda.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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