Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 02-11-2011, n. 39315

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, in data 17 settembre 2010, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione della sentenza della Corte di Appello dell’Aquila del 28 gennaio 2004, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avezzano il 9 febbraio 2001 alla pena di mesi sette di reclusione nei confronti di C.I., dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 336 e 339 c.p., per avere minacciato con un forcone agenti della Polizia municipale, per impedire loro l’esecuzione di un’ordinanza sindacale di sgombero di materiali depositati in area pubblica.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 115 disp. att. c.p.p., in quanto competente a statuire sul giudizio di rinvio sarebbe stata la Corte di Appello di Roma e non quella di Perugia, con conseguente nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., comma 1. 2) nullità ex art. 118 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto la Corte di Appello ha rigettato, all’udienza del 17 settembre 2010, la richiesta di rinvio nonostante l’imputato fosse impossibilitato a comparire perchè gravemente malato come da certificato medico prodotto attestate "cardiopatia scompensata in trattamento farmacologico domiciliare". 3) erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valutato il fatto che l’imputato non aveva in mano alcun forcone, ma solo un bastone che usava per sorreggersi e, avendo la vista molto bassa, non poteva riconoscere gli agenti; neppure avrebbe valutato che l’imputato ha reagito ad atti arbitrari della Pubblica Amministrazione.

4) carenza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valutato il fatto che il teste G. M. ha riferito che nessuna ordinanza o decreto di esproprio è stato notificato personalmente all’imputato.

5) carenza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valutato la testimonianza del vigile B.P., dalla quale è emerso che i pubblici ufficiali non sono stati intimoriti dall’imputato.

6) nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, essendo questa costituita solo da poche righe.

7) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e manifesta illogicità della sentenza in relazione alla pena applicata, che sarebbe eccessiva e sproporzionata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.

Il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 175 disp. att. c.p.p. è inammissibile in questa sede, poichè "la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell’art. 627 cod. proc. pen.,, comma 1, possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand’anche risulti effettuata in violazione della legge" (Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008 – 30/03/2009, Anello, Rv. 243592; Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227197 Sez. 5, n. 3658 del 04/07/1994, Greco, Rv. 199842).

Il motivo con il quale si deduce nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), è manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza del giudice del dibattimento ha motivatamente rigettata l’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato, osservando che il certificato medico prodotto faceva riferimento ad una "malattia che richiede la somministrazione di medicinali al domicilio ma non certifica anche la assoluta necessità di riposo dell’imputato".

I motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell’imputato sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi processualmente emersi al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sulla base delle dichiarazioni degli agenti della polizia municipale. La sentenza impugnata chiarisce, altresì, che la mancata notifica personale all’imputato dell’ordinanza sindacale di esproprio "non scrimina certo la condotta del C., il quale consapevolmente impedì agli agenti della polizia municipale di effettuare lo sgombero della sede stradale, necessario per il compimento di lavori di pubblica utilità".

Infine, il motivo concernente la pena non è consentito, non essendo stato formulato sul punto alcun motivo di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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