Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 984 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. Di.Ch.Ig., dipendente dell’Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana ed in servizio presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Palermo, veniva sottoposto alla misura restrittiva della libertà personale con ordinanza emessa in data 24.6.1996 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo essendo stato imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p.

A seguito di tale provvedimento, l’interessato, con D.A. n. 4668 del 4.10.1996, veniva sottoposto a sospensione obbligatoria dall’impiego.

In relazione all’imputazione suddetta, il sig. Di.Ch. veniva condannato alla pena, sospesa, di anni due di reclusione giusta sentenza della Corte di Assise di Palermo del 14.7.1997 emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; scarcerato, chiedeva di essere riammesso in servizio.

Copia di detta sentenza veniva dallo stesso ricorrente inviata all’Amministrazione, con lettera del 1 agosto 1997.

L’Assessorato regionale del Turismo provvedeva quindi alla contestazione degli addebiti giusta nota prot. n. 5664/3/Tur del 14.8.1997, avviando così il procedimento disciplinare.

A tale contestazione l’interessato rispondeva con nota del 12.9.1997 sostenendo che:

a) trattandosi di sentenza patteggiata la stessa non era idonea a giustificare il procedimento disciplinare;

b) secondo pacifica giurisprudenza, era onere della P.A. "… procedere alla ricostruzione dei fatti posti a base del procedimento nell’autonomia del procedimento disciplinare" (così nella nota cit.).

L’Amministrazione deferiva il sig. Di.Ch. alla Commissione di disciplina, che, previa comunicazione del 19 novembre 1997, si riuniva il giorno 19.12.1997, assente l’interessato, il quale faceva pervenire una nota nella quale riassumeva le tesi già esposte in sede di giustificazioni, insistendo, in particolare, sulla irrilevanza della sentenza patteggiata ai fini di riscontrare la sua responsabilità disciplinare.

Dalla seduta del 19.12.1997, sopra richiamata, scaturiva una formale richiesta istruttoria della Commissione indirizzata ai competenti organi giurisdizionali, intesa ad acquisire gli atti ritenuti necessari ai fini del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. n. 3/57 ("Supplemento di istruttoria").

La decisione suddetta, di richiedere gli atti del processo, veniva comunicata all’interessato con nota n. 137 del 24 dicembre 1997.

Gli atti in questione, già sollecitati il 13.3.1998 prot. n. 162 ed il 4.9.1998 prot. n. 256, venivano trasmessi il 22.4.1999 dalla Procura della Repubblica di Palermo ed acquisiti agli atti della Commissione il 7.6.1999, prot. n. 428.

Con nota n. 435 del 15 giugno 1999, veniva comunicato al sig. Di.Ch. la ripresa dei lavori della Commissione di disciplina per il giorno 29 luglio 1999, invitandolo a partecipare.

Nel frattempo:

– in data 16.1.1998, l’interessato aveva reiterato la propria richiesta di riammissione in servizio; istanza che l’Amministrazione aveva respinto con nota n. 1192 del 9.2.1998, stante la pendenza del procedimento disciplinare;

– era intervenuto il decreto dell’Assessore alla Presidenza della Reg. Sic. n. 4975 del 23.10.97 di sospensione facoltativa dal servizio, notificato al sig. Di.Ch. con nota 1524 del 19.2.1998 dell’Assessorato regionale del Turismo; decreto impugnato dinanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, che lo respingeva con sentenza n. 789/99 del 9.3.1999.

Dopo una prima seduta (di escussione del teste dott. Rizza Giuseppe, direttore, all’epoca dei fatti, dell’ufficio in cui il ricorrente prestava servizio) si perveniva alla seduta conclusiva del 27.9.1999, alla quale, tuttavia, l’interessato non presenziava.

In esito a quest’ultima seduta, la Commissione proponeva la sanzione della destituzione dall’impiego; proposta accolta (a decorrere dal 26.6.1996) con decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza n. 05462/1/1670 del 23.11.1999 notificato all’interessato con nota n. 6760 del 6.12.1999.

Con ricorso al T.A.R. Palermo, il sig. Di.Ch.Ig. impugnava gli atti suddetti, di cui chiedeva l’annullamento, previa sospensione degli stessi, deducendo:

I) Violazione dell’art. 120 del T.U. imp. civ. stato – eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto dei presupposti.

La destituzione sarebbe stata adottata "quando il procedimento disciplinare … era ormai estinto".

II) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 120 del T.U. imp. civ. stato; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria.

La Commissione di disciplina non avrebbe correttamente valutato la nota del 21 luglio 1999, con cui il Di.Ch. "…nel motivare la propria determinazione di non comparire, faceva appello alla intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, in base al disposto dell’art. 120".

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.

La Commissione di disciplina non avrebbe correttamente valutato, né "la deposizione del teste Rizza", né la sentenza della Corte di Assise di Palermo, con la quale è stato definito il giudizio penale, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.

IV) Violazione e mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, L. 7 febbraio 1990, n. 19, e 444 c.p.p.

Poiché, nella specie, il procedimento disciplinare è stato avviato con la contestazione degli addebiti in data 14 agosto 1997, risulterebbe violato il termine – perentorio – di novanta giorni per la conclusione del procedimento medesimo.

V) Violazione, falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 13, comma 1, e 84, lett. b) c) e d) del T.U. n. 3/1957; eccesso di potere per difetto di presupposti e per difetto di motivazione.

La P.A. non avrebbe dato "contezza delle ragioni per le quali nel comportamento del Di.Ch. si ravviserebbero – rispettivamente – le ipotesi di contrasto con i doveri "di cui all’art. 84. lett. b), c), d)".

VI) Violazione dei principi in materia di efficacia dei provvedimenti disciplinari.

Il provvedimento di destituzione è stato disposto con decorrenza dal 26.6.1996, data dalla quale il Di.Ch., a seguito del D.A. n. 4668/I del 4.10.1996, è stato sospeso, senza soluzione di continuità, dal servizio.

Tale decorrenza non sarebbe stata "… in linea con il vigente sistema" nel quale "… di regola, … gli atti amministrativi e, dunque, anche il provvedimento disciplinare, non possono avere decorrenza retroattiva".

Si costituiva in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione intimata che, con rituale memoria difensiva, contestava le addotte censure chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese.

Con ordinanza collegiale n. 329 del 16.2.2000 veniva respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

In data 19 aprile 2002, il ricorrente depositava memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.

Con sentenza n. 1916/2002, il T.A.R. adito rigettava il gravame, siccome privo di giuridico fondamento.

Con l’appello in epigrafe il predetto sig. Di.Ch., reiterando i motivi del ricorso di primo grado, ha conclusivamente chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio senza tuttavia spiegare difese scritte.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Con i motivi di ricorso di cui sopra ai nn. I), II) e IV, parte appellante sostiene che il termine di novanta giorni di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957 è stato violato in almeno due occasioni nella lunga sequenza temporale in cui si è dipanato il procedimento disciplinare, conclusosi con l’impugnato provvedimento di destituzione.

La violazione del predetto termine si è verificata nel periodo di tempo compreso tra la contestazione degli addebiti, avvenuta il 14 agosto 1997, e la comunicazione della riunione della Commissione di disciplina del 19 novembre 1997, intervenuta quando il procedimento disciplinare era da considerarsi già estinto.

Inoltre, la violazione del termine di cui al predetto art. 120 si è verificata anche successivamente poiché nessun atto è stato compiuto nei novanta giorni susseguenti alla nota del 24 dicembre 1997, con cui il presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato all’odierno appellante che, con verbale del 19 dicembre 1997, la Commissione aveva disposto l’acquisizione di alcuni documenti.

I motivi suddetti sono destituiti di fondamento.

Se si osserva la vicenda dal lato del procedimento disciplinare successivo al giudicato penale, deve convenirsi che nel caso di sentenza penale patteggiata ex artt. 444 e 445 cod. proc. pen. emerge la necessità di ricostruire ex novo i fatti che hanno costituito oggetto della vicenda penale.

Nel caso di specie, infatti, è accaduto che la Commissione di disciplina, chiamata a valutare sotto il profilo disciplinare di competenza i medesimi fatti che avevano costituito oggetto di una vicenda di natura penale concernente la posizione del sig. Di.Ch., si è vista costretta, nella seduta del 19/12/1997, a chiedere al P.M. competente l’acquisizione dei relativi atti; richiesta successivamente ribadita con note n. 162 del 31.3.1998 e n. 256 del 4.8.1998.

Invero, le risultanze suddette, a tal fine utilizzate dal primo giudice per sostenere la propria decisione, fanno perno sulla complessità dell’istruttoria del procedimento disciplinare, atteso che essa comportava la necessità di valutare fatti relativi ad una vicenda penale conclusasi con una sentenza patteggiata.

La semplice scansione delle date in cui sono state effettuate la suddetta richiesta ed i successivi solleciti che hanno contrassegnato la procedura, come dettagliatamente richiamati nel verbale del 27.9.1999, dimostra chiaramente che nel caso di specie non vi è stata la lamentata violazione.

Si può legittimamente ritenere, infatti, che nel periodo considerato il termine di cui al citato art. 120 sia rimasto interrotto ed abbia ricominciato a decorrere soltanto dal 7/6/1999, data in cui l’Amministrazione è entrata in possesso degli atti richiesti.

Soltanto qualche giorno dopo e, quindi, con sollecitudine, con nota n. 435 del 15 giugno 1999 essa comunicò al sig. Di.Ch. la ripresa dei lavori della Commissione di disciplina per il giorno 29 luglio 1999, invitandolo a partecipare.

Dopo una prima seduta, di escussione del teste dott. Rizza Giuseppe, si pervenne alla seduta conclusiva del 27.9.1999, all’esito della quale la Commissione propose la sanzione della destituzione dall’impiego, poi accolta, a decorrere dal 26.6.1996, con l’impugnato decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza n. 05462/1/1670 del 23.11. 1999.

Considerata la successione degli atti interruttivi testé richiamati, si ritiene che anche per il periodo successivo al 7/6/1999 possa escludersi l’eccepita violazione del termine di cui al più volte citato art. 120 del D.P.R. n. 3/1957.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio 1999, n. 197, ha escluso la perentorietà del termine di novanta giorni introdotto dall’art. 9, comma 2, L. 7 febbraio 1990 n. 19, invocato dallo stesso ricorrente, tutte le volte che l’Amministrazione abbia necessità di dover procedere ad autonomi accertamenti per la valutazione in sede disciplinare di fatti che hanno costituito oggetto di procedimento penale, criterio che nella sua "ratio" di fondo non può non valere, in un caso particolare, come quello in esame, anche per il termine di cui all’art. 120 del T.U. n. 3/1957.

La stessa giurisprudenza amministrativa, anche di questo C.G.A. (cfr. decisione n. 171/1999), ha pacificamente escluso la perentorietà del termine di cui all’art. 120, più volte sopra richiamato, allorché si verifichino "circostanze obiettive ed esterne che portino a giustificare il superamento del termine decadenziale perché impediscono il normale svolgimento della procedura nei modi e nei tempi prescritti, come tali non imputabili, neanche indirettamente, ad inerzia dell’autorità procedente".

Con il superiore terzo motivo: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione", il ricorrente si duole del fatto che la Commissione di disciplina non avrebbe correttamente valutato, né "la deposizione del teste Rizza", né la sentenza della Corte di Assise di Palermo, con la quale è stato definito il giudizio penale, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.

La censura non può essere accolta.

In diritto, si deve rilevare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; 15 maggio 2003, n. 2624; 30 ottobre 2001, n. 5868; 12 aprile 2001, n. 2259; 31 luglio 2000, n. 3647), la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici; vizi che nel caso de quo non sussistono.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che la P.A. non avrebbe dato "contezza delle ragioni per le quali nel comportamento del sig. Di.Ch. si ravviserebbero le ipotesi di contrasto con i doveri di fedeltà dell’impiegato di cui all’art. 84. lett. b), cit.".

Il motivo è destituito di fondamento.

Il Collegio rileva che la motivazione riportata nel verbale della Commissione disciplinare del 27.9.1999, posta a base dell’impugnato provvedimento con cui all’odierno ricorrente è stata inflitta la sanzione della destituzione, appare indubbiamente congrua, vista la gravità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. ascritto alla responsabilità dell’odierno ricorrente.

Detta motivazione, invero, fa espresso richiamo alla violazione dei doveri d’ufficio, con riferimento a taluni comportamenti in servizio del ricorrente, come emersi in sede penale, ed alla disciplina di cui alla L. 18 gennaio 1992, n. 16, il cui art. 1 (modificativo dell’art. 15, della L. 19 marzo 1990, n. 55) ha esteso ai dipendenti pubblici gli effetti preclusivi o sospensivi (automatici) connessi alla semplice "condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale" (art. 15, comma 1, lett. a).

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento di destituzione sia stato disposto con decorrenza dal 26.6.1996, ossia con effetto retroattivo a far data dalla sospensione.

Anche tale motivo va respinto.

Per costante giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 5907/2005), che il Collegio condivide e fa propria, "per la natura cautelare del provvedimento di sospensione dal servizio, l’Amministrazione non ha sul punto alcuna discrezionalità e deve disporre che la destituzione dall’impiego decorra ex tunc dal momento in cui sia cominciata la sospensione".

Tale retroattività trova la sua ragion d’essere nel fatto che il provvedimento di destituzione estingue il rapporto di lavoro per fatto imputabile al dipendente, con decorrenza dal giorno in cui egli non abbia più svolto la propria attività lavorativa facendo così venire meno il sinallagma tra le prestazioni (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5907/ 2005, sopra citata).

Conclusivamente, l’appello va respinto siccome infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna il soccombente al pagamento in favore delle amministrazioni regionali appellate delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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