Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 29 settembre 1999, la Fondazione ricorrente, premesso di aver svolto sin dal 1986 il servizio di trasporto dei disabili assistiti nelle proprie strutture sanitarie convenzionate con l’Azienda U.S.L. di Trapani, richiedeva al TAR della Sicilia la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento dei conguagli tra l’ammontare delle somme pagate e quanto spettante ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 33 del 23 maggio1991.
2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR dichiarava il ricorso infondato e quindi immeritevole di accoglimento, non senza aver preliminarmente dichiarato infondata anche l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
Osservava, infatti, il Tribunale che la controversia, tra Amministrazione e gestore del servizio pubblico di trasporto disabili, rientrava tra quelle contemplate dall’art. 33 D.Lgs. n. 80/1998, riguardando essa una prestazione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed accessoria alle prestazioni assistenziali assicurate da questo.
Non poteva, quindi, esservi dubbio in ordine alla spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo e tale profilo non è stato, peraltro, contestato in sede di appello.
3. La Fondazione ha, invece, interposto l’appello in trattazione, ribadendo la propria pretesa creditoria, pari ad oltre 3 miliardi di Lire, con gli accessori di legge, per il servizio erogato nel periodo 1991-1999, invocando l’art. 5 L.R. n. 16/86 e l’art. 13 della L.R. n. 33/91.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello ed ha depositato memoria di controdeduzione.
Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione
1. L’appello non può essere accolto.
La Fondazione istante chiedeva il pagamento dei conguagli relativi alle somme spettanti per il servizio trasporto disabili assistiti, in base all’aggiornamento delle rette avutosi in base all’art. 13 della L.R. n. 33/91.
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo, sostanzialmente, per il mancato rispetto della prescritta procedura per la regolare ordinazione della spesa (o per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), mentre l’azione di indebito arricchimento, esperita in via subordinata, non è stata accolta in quanto il privato fornitore aveva a disposizione un’azione diretta nei confronti dell’amministratore e/o del funzionario che aveva assentito all’espletamento del servizio.
2. Relativamente al primo motivo di appello, incentrato sulle procedure per l’ordinazione ed effettuazione della spesa, deve ribadirsi che, anche in presenza dell’obbligo per il Comune di provvedere al servizio di trasporto in questione, e del relativo diritto dei soggetti che erogano detto servizio ad ottenere la copertura economica del servizio, non può in effetti negarsi, come correttamente evidenziato dai primi Giudici, "che anche detta spesa debba avvenire con le prescritte modalità, il cui rilievo nei confronti dei terzi è reso palese dalla prescrizione della comunicazione dell’assunzione dell’impegno contabile".
Con la conseguenza che, in difetto di osservanza di dette prescrizioni, o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, la cui adozione non può ritenersi obbligata per dare seguito alle istanze del soggetto privato del rapporto, deve, invece, ritenersi che il rapporto obbligatorio intercorra con il funzionario o amministratore che ha consentito la spesa, come prescritto dalla legge (con conseguente impossibilità di accedere ai rimedi dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 cod. civ. ed all’ulteriore motivo del gravame in trattazione).
Deve confermarsi, dunque, la necessità di seguire da parte del Comune la prescritta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e sua comunicazione al terzo), mancando la quale non può sostenersi un impegno automatico, rigidamente e tassativamente previsto dalla legge solo in particolari casi (cfr. art. 183 D.Lgs. n. 267/00).
Senza contare che, impregiudicato tutto quanto sopra esposto in ordine alle procedure contabili di spesa, non del tutto chiaro risulta il titolo (convenzionale) legittimante in base al quale la ricorrente ha continuato ad esercitare tale attività; servizio che, si ribadisce, indubbiamente fa carico al Comune ma che, peraltro, dallo stesso può essere anche gestito direttamente.
Il che mette in discussione il fondamento stesso della pretesa creditoria.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va rigettato.
Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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