Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6741 Avvocati e procuratori Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva parzialmente la opposizione proposta dall’avv. S.G. avverso la cartella di pagamento notificata nel 2002 dalla Cassa di previdenza e assistenza forense relativa ai contributi non pagati per gli anni dal 1987 al 1989, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione per il 1987 ed il 1988 e confermando la debenza di quelli del 1989 per Euro 1981,92.

La Corte, escussi i testi non ascoltati in primo grado, affermava che da dette deposizioni risultava effettivamente la difformità tra le dichiarazioni reddituali inviate alla Cassa e quelle inviate al fisco. Riteneva poi che la prescrizione decorresse dalla trasmissione dei dati reddituali alla Cassa, di talchè per gli anni 1987 e 1988 era già decorso il termine decennale alla data della richiesta della Cassa del 24.11.99. Per le differenze contributive dell’anno 1989 la prescrizione invece non era ancora maturata, in i quanto i dati erano stati trasmessi alla Cassa il 22.6.1990 e la prescrizione era divenuta quinquennale dal primo gennaio 1996, per cui il relativo termine non era decorso alla data del 24.11.1999.

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’avv. S. con controricorso e ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, denunziando violazione della L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2 in riferimento all’art. 17 della stessa legge, nonchè dell’art. 2935 c.c. e difetto di motivazione, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la prescrizione non decorrerebbe dalla trasmissione dei dati alla Cassa nel caso in cui questi non siano conformi al vero, ma decorrerebbe dalla data di conoscenza che il reddito effettivo imponibile dell’anno di riferimento era superiore a quello dichiarato. Il ricorso principale non merita accoglimento.

E’ stato infatti più volte affermato (da ultimo Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 2011) che l’ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto a farlo valere e quindi non incide sulla prescrizione, anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco;

Ed infatti, ancorchè si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante, resta che la normativa non è stata modificata in ragione dell’ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata L. del 1980, ex artt. 17 e 23, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli;

Questa Corte peraltro si è già espressa in tal senso con la sentenza n. 9113 del 17/04/2007 in cui si è affermato che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della citata legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione".

A tale indirizzo la Corte intende dare continuità, onde il ricorso principale va rigettato;

Va parimenti rigettato il ricorso incidentale.

E’ infatti infondato il primo motivo, con cui il professionista si duole che sia stata ammessa in appello la prova testimoniale sulla difformità tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dalle dichiarazioni rese al fisco. Infatti su questa questione vi era già in atti la lettera del 31.1.2001 depositata dalla Cassa, con cui questa aveva contestato la difformità dei dati e la prova testimoniale richiesta e ammessa era solo diretta ai chiarimenti su questa complessa documentazione. Esisteva quindi una pista probatoria che i Giudici d’appello hanno correttamente seguito.

Infondato è anche il secondo motivo in cui, denunziando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 in relazione alla L. n. 576 del 1980, art. 19, si sostiene che sarebbero prescritti anche i contributi dell’anno 1989, giacchè la prescrizione era ormai quinquennale ed il termine era stato interrotto con la richiesta del 24.11.99.

Si rileva in contrario che il termine diviene decennale solo dal primo gennaio 1996, onde al momento dell’atto interuttivo il quinquennio non era ancora decorso.

Si è infatti affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6173 del 07/03/2008 a composizione del contrasto di giurisprudenza insorto) che "In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge – salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente – il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. att. c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente". Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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