T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 02-12-2011, n. 9521

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, come comunicato dall’Inpdap con nota depositata agli atti in data 7.11.2011 e confermato nella odierna discussione in Camera di Consiglio dal difensore della parte ricorrente, successivamente al deposito del ricorso in epigrafe, con nota n. 94274 del 26.10.2011 l’Ente intimato ha invitato l’interessato ad effettuare l’accesso agli atti richiesti;

Rilevato pertanto che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione del presente gravame onde il Collegio non può che darne atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso in epigrafe e pronunciando sulle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Inpdap al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (=mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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