Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Latina, con sentenza del 14.02.2006 dichiarava l’odierno ricorrente:
A.M., responsabile del delitto di ricettazione di due assegni bancari provenienti da furto, ex art. 648 c.p.; fatti del 12.02.2003;
e lo condannava alla pena indicata in sentenza.
La Corte di Appello di Roma, investita del gravame, con sentenza dell’11.11.2010, respingeva i motivi proposti e confermava la decisione di 1 grado;
Ricorre per cassazione l’imputato: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d).
1) – Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del diritto di difesa atteso che, dopo avere disposto la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato (per non essere andata a buon fine la prima notifica) non provvedeva alla notifica del nuovo decreto di citazione anche al difensore, nonostante che questi avesse tempestivamente sollevato la relativa eccezione; 2) – inoltre, la sentenza impugnata viene censurata anche per mancata assunzione della prova decisiva, consistente nella rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di sentire la persona che aveva consegnato quegli assegni all’imputato, persona della quale l’ A., sia pure nel giudizio di secondo grado, aveva indicato le generalità; CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il primo motivo risulta infondato in quanto sostiene una tesi contraddetta dall’esame degli atti;
nella specie il decreto di citazione a giudizio non era affetto da alcuna nullità il Tribunale, avendo riscontrato l’omessa traduzione dell’imputato – detenuto – ha disposto la "rinnovazione" del decreto con nuova notifica e conseguente traduzione;
non avendo pronunziato la nullità del decreto ha usato impropriamente il termine "rinnovazione" del decreto essendo la rinnovazione relativa solo alla notifica;
ne consegue che non occorreva una nuova notifica del decreto di citazione nei confronti del Difensore che già aveva ricevuto regolare notifica in precedenza.
Va osservato, per altro, che all’udienza di discussione dell’11.11.2010 l’imputato era presente e nel verbale si da atto che il precedente difensore di fiducia, Avv. Amleto Coronella, era stato revocato e in suo luogo era stato nominato il nuovo difensore nella persona dell’Avv. Veronica Paturzo, presente;
l’Avv. Paturzo sollevava nella medesima udienza l’eccezione della mancata rinnovazione della notifica all’Avv. Coronella ma è agevole osservare che, essendo stato revocato tale ultimo difensore, l’Avv. Paturzo non aveva interesse nè legittimazione a sollevare l’eccezione per conto di un difensore ormai revocato e che, in ogni caso, ha presenziato all’udienza e rassegnato le conclusioni senza sollevare alcuna eccezione che riguardasse il proprio ministero difensivo;
ne deriva l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo in esame.
Infondato è anche il motivo ove si lamenta la mancata acquisizione da parte dei giudici di merito di una prova decisiva, consistente nell’audizione della persona che avrebbe fornito gli assegni all’imputato.
Sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione implicita osservando che dalla perizia di ufficio era emerso che l’imputato aveva apposto la sua firma sull’assegno negoziato e che pertanto risultava evidente la sua consapevolezza sull’origine delittuosa del titolo, non avendo l’ A. alcun titolo per sottoscrivere quell’assegno;
la motivazione era diretta alla dimostrazione della consapevolezza dell’imputato di ricevere e poi smerciare un assegno bancario di origine illecita, ma è evidente che tali proposizioni integrano una motivazione implicita riguardo all’assenza della necessità di escutere la persona che avrebbe congegnato il titolo all’imputato;
in sostanza la Corte territoriale ha espresso una motivazione attraverso la quale ha chiarito che, in qualunque modo l’imputato avesse conseguito il possesso dell’assegno, restava acquisita la prova della sua penale responsabilità in ordine alla ricettazione, avendo egli proceduto all’abusiva sottoscrizione pur in mancanza di ogni titolarità su quel conto e su quell’assegno.
E’ noto infatti il principio per il quale, secondo il disposto dell’art. 517 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di 2^ grado la cognizione nel procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell’appellante in ordine ai punti investiti del gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di 2^ grado. (Cassazione penale, sez. 1, 21 dicembre 1992).
Infatti, nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi. Cassazione penale, sez. 3^ 01 febbraio 2002, n. 10156).
L’infondatezza dei motivi proposti comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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